Rinuncia al Ricorso: La Cassazione Esclude il Raddoppio del Contributo Unificato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica per contribuenti e professionisti: le conseguenze della rinuncia al ricorso nel processo tributario, specialmente quando questa è motivata dall’adesione a una definizione agevolata. La Corte fornisce un chiarimento fondamentale, escludendo l’applicazione del raddoppio del contributo unificato e optando per la compensazione delle spese.
I Fatti del Caso
Un contribuente aveva impugnato una sentenza della Corte di giustizia di secondo grado, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, lo stesso contribuente manifestava la volontà di avvalersi di una definizione agevolata della propria posizione fiscale, una sorta di ‘pace fiscale’ che permette di chiudere le pendenze con il Fisco a condizioni favorevoli. Di conseguenza, presentava un atto formale di rinuncia al ricorso precedentemente depositato, notificandolo regolarmente all’Agenzia delle Entrate, costituitasi come controparte.
La Decisione della Cassazione e la rinuncia al ricorso
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha definito il procedimento. La decisione si articola in tre punti fondamentali:
1. Estinzione del giudizio: La rinuncia, essendo un atto dispositivo della parte, ha come effetto principale la chiusura del processo senza una decisione nel merito.
2. Compensazione delle spese: Le spese legali del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti. Ciascuno, quindi, paga i propri avvocati.
3. Esclusione del raddoppio del contributo unificato: La Corte ha specificato che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo non trova applicazione in questo scenario.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione in modo chiaro e lineare. L’estinzione del giudizio è la conseguenza processuale diretta e inevitabile della rinuncia al ricorso. Più interessante è la logica dietro la gestione delle spese e del contributo unificato.
La scelta di compensare le spese processuali deriva dalla natura stessa della rinuncia: non è il risultato di una soccombenza nel merito, ma di una scelta strategica del contribuente di aderire a uno strumento deflattivo del contenzioso (la definizione agevolata). In un contesto simile, addebitare le spese a una delle parti sarebbe apparso ingiusto.
Il punto cruciale della motivazione riguarda però il mancato raddoppio del contributo unificato. Richiamando un proprio precedente consolidato (Cass. n. 21182/2022), la Corte ha ribadito che il raddoppio previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 ha una natura eccezionale e, in senso lato, sanzionatoria. La sua applicazione è tassativamente limitata ai soli casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. La norma, per la sua natura punitiva, non può essere interpretata in modo estensivo per includere anche l’ipotesi della rinuncia, che è un atto volontario della parte volto a chiudere il contenzioso.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre una preziosa garanzia per i contribuenti che intendono sfruttare le opportunità offerte dalle definizioni agevolate. La decisione conferma che la strada della rinuncia al ricorso per aderire a una ‘pace fiscale’ è processualmente sicura e non espone il contribuente a costi aggiuntivi e sanzionatori come il raddoppio del contributo unificato. Questa chiarezza giurisprudenziale incentiva l’uso degli strumenti deflattivi del contenzioso, contribuendo a ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari e a risolvere le pendenze fiscali in modo più rapido ed efficiente.
Se un contribuente rinuncia a un ricorso in Cassazione, cosa succede al processo?
In seguito alla rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Questo significa che il processo si chiude senza una decisione sul merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso per aderire a una definizione agevolata, chi paga le spese legali?
La Corte, nel caso specifico, ha stabilito la compensazione delle spese processuali. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) si fa carico delle proprie spese legali.
La rinuncia al ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato è una misura di carattere eccezionale e sanzionatorio che si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non in caso di rinuncia volontaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5221 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5221 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: rinuncia al ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15402/2021 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso per mandato speciale apposto in atto separato prodotto unitamente al ricorso dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Calabria n. 3229/02/20 depositata in data 26/11/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato e considerato che:
-è in atti rinuncia al ricorso, con la quale il ricorrente dichiara di voler provvedere alla definizione amministrativa della propria posizione tributaria/fiscale e rinunciare al ricorso;
tale atto risulta notificato alla controparte;
va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio;
le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dalla dichiarazione di volere aderire alla definizione agevolata della controversia;
infine, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 5 luglio 2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese processuali tra le parti. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.