Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5221 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5221 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: rinuncia al ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15402/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso per mandato speciale apposto in atto separato prodotto unitamente al ricorso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Calabria n. 3229/02/20 depositata in data 26/11/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato e considerato che:
-è in atti rinuncia al ricorso, con la quale il ricorrente dichiara di voler provvedere alla definizione amministrativa della propria posizione tributaria/fiscale e rinunciare al ricorso;
tale atto risulta notificato alla controparte;
va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio;
le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dalla dichiarazione di volere aderire alla definizione agevolata della controversia;
infine, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 5 luglio 2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese processuali tra le parti. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.