Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17843 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17843 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13960/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati COGNOME e COGNOME giusta procura speciale in atti
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 5127/2015 depositata il 26/11/2015;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale con rigetto dei rimanenti e l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale con rigetto dei rimanenti;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della prima decisione che aveva parzialmente accolto il suo ricorso, ha ritenuto fondati gli avvisi di accertamento Tarsu-Tia ad essa notificati il 27.12.2010 dalla RAGIONE_SOCIALE (concessionaria per il Comune di Segrate) -per gli anni 2004 e 2005 -limitatamente (rispetto ai 46.533 mq. originariamente richiesti) alla superficie di 308 mq. di produzione di rifiuti urbani e di 17.137 mq. di produzione di rifiuti speciali avviati a smaltimento in proprio, con riduzione tariffaria del 30 %, il tutto con riguardo alle aree RAGIONE_SOCIALE dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di Milano RAGIONE_SOCIALE (ricadente tra i Comuni di Segrate e Pioltello) ed adibite a terminal e movimentazione container.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso formulando altresì tre motivi di ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 3/77/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la Concessionaria.
1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione RAGIONE_SOCIALE
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compens azione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non
suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità