Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 293 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 293 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
Oggetto: Tarsu 2006 – RAGIONE_SOCIALE coattiva – Intimazione di pagamento – Cartella esattoriale presupposta – Rinuncia al ricorso – Estinzione – Spese processuali – Regime – * Principio di diritto.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2140/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO del foro di Agrigento;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 2026/29/16, depositata in data 24 maggio 2016, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025
dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012835821, notificata dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché il ruolo e la cartella di pagamento n. 291 2006 0001595233, asseritamente mai notificata.
La CRAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEP. di Agrigento, nella resistenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, accoglieva il ricorso e compensava le spese.
La RAGIONE_SOCIALE, adita dal contribuente, dichiarava inammissibile il gravame per difetto di interesse, posto che la C.T.P. aveva accolto il ricorso e l’appellante aveva dedotto la violazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali che non spiegavano alcuna refluenza sulle domande ed eccezioni proposte, finalizzate ad ottenere una pronuncia priva di rilievo pratico. Condannava l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al risarcimento del danno per lite temeraria.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato ad otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale dell’11.12.2025.
In data 18.11.2025 la Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta.
In data 28.11.2025 il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo compensarsi le spese dei gradi di merito e RAGIONE_SOCIALE presente fase di legittimità.
RITENUTO CHE:
Con il primo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., il contribuente deduce la « violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 53 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’articolo 100 del codice di procedura civile. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti », assumendo di aver chiesto l’annullamento dell’intimazione di pagamento, RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e del ruolo esattoriale mai notificati. I primi giudici, accertando l’inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, quale atto presupposto, avevano accolto il ricorso, ma nella parte motivazionale avevano dichiarato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE
notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e, per l’effetto, l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, escludendo dunque l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale e del ruolo. L’appello era stato proposto per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, ritenuta nulla per omessa prova RAGIONE_SOCIALE notificazione nella parte motivazionale, ma non specificatamente annullata e del ruolo esattoriale, atti impugnati con il ricorso introduttivo. I secondi giudici avevano pertanto erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse ad agire.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 112/1999 e dell’articolo 2697 del codice civile.- Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussioni tra le parti, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 5, del codice di procedura civile» , il ricorrente deduce che con il motivo numero 14 di pagina 17 dell’atto di appello era stata contestata la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex articolo 25 del DPR numero 602 del 1009, mentre con il motivo numero 15 era stata contestata la decadenza del diritto di esazione RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo e con il motivo numero 17 era stato contestato il ruolo siccome inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività. Il giudice a quo non ha esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia.
Con il terzo motivo, rubricato « violazione falsa applicazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 669/1996, articolo 2697 codice civile, articolo 26 del D.P.R. 602/73 e articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile» , il ricorrente afferma che in primo grado l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto l’estratto di ruolo
per provare la contestata notificazione e che il primo giudice aveva ritenuto tale documento inidoneo alla prova. Nel giudizio di appello, la RAGIONE_SOCIALE aveva invece prodotto il documento denominato ‘Informazioni carico iscritto a ruolo’ con in calce un timbro ( RAGIONE_SOCIALE per la provincia RAGIONE_SOCIALE Agrigento. Il procuratore ), cui faceva seguito una sigla illeggibile. Con il motivo numero 3.d) di pagina 7 dell’atto di appello era stata contestata la violazione falsa applicazione dell’articolo 26, comma 4, del DPR 602/73 e dell’articolo 2697 del codice civile e dunque l’inadempimento dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova nonché l’inesistenza e l’irritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia.
4. Con il quarto mezzo di impugnazione, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000, articolo 2697 codice civile, articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, articolo 60 del D.P.R. n. 600/73. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 5, codice di procedura civile» , si sostiene che la produzione documentale di RAGIONE_SOCIALE, consistente nella copia RAGIONE_SOCIALE relata di notifica, non era dotata RAGIONE_SOCIALE conformità legale e non possedeva i requisiti previsti dall’articolo 18 del DPR 445 del 2000. Le copie autentiche rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano sprovviste RAGIONE_SOCIALE predette caratteristiche e pertanto risultavano inidonee a renderne prova legale. Con il motivo numero 3.e) di pagina 7 dell’atto di appello, in reiterazione del motivo numero 2 di pagina 6 RAGIONE_SOCIALE memoria illustrativa del primo grado del giudizio, era stata così contestata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 del DPR n. 445 del 2000 e dunque l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE prova documentale offerta dall’appellata. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo
per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia.
Con il quinto motivo, rubricato « violazione dell’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, primo comma, codice di procedura civile numero 5 », il ricorrente assume che, a seguito RAGIONE_SOCIALE produzione documentale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, era stata specificatamente contestata l’inesistenza giuridica e la carenza di valore probatorio RAGIONE_SOCIALE produzione documentale ovverosia sia del documento denominato ‘informazioni carico iscritto a ruolo’ che RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE relata di notifica, richiedendosi nel contempo la produzione di quella prevista dall’articolo 26 comma 5 del D.P.R. n. 602 del 1973 ovvero RAGIONE_SOCIALE matrice o RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione. Nella memoria illustrativa era stata disconosciuta la produzione documentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso tra le parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia. I secondi giudici avevano inoltre omesso l’adozione dell’ordinanza di esibizione RAGIONE_SOCIALE chiesta documentazione.
Con il sesto mezzo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2712 e 2719 del codice civile. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti virgola in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 5, del codice di procedura civile», il ricorrente, sempre a proposito dei documenti prodotti dalla controparte in grado di appello, lamenta che il giudice a quo non abbia esaminato il fatto storico consistente nella contestazione RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE copia all’originale e neppure la richiesta di esibizione degli originali. Il giudice d’appello avrebbe dovuto emettere l’ordine di
esibizione, di cui all’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 546/1992.
Con il settimo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 115 del codice di procedura civile. Omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione le parti, in relazione all’articolo 360 comma primo, numero 5, codice di procedura civile», il ricorrente osserva che con il motivo numero 16 del ricorso introduttivo era stato contestato il ruolo esattoriale siccome inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività. Tale motivo era stato reiterato con il motivo numero 17 dell’atto di appello. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito alcun elemento di prova contraria, sicché al fatto allegato, ex art. articolo 115 c.p.c., doveva essere attribuita natura pacifica e non più controversa, da cui il venir meno dell’iniziativa del giudice in proposito. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se analizzato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia.
Con l’ottavo ed ultimo motivo, rubricato « violazione falsa applicazione degli articoli 91,92 e 96 del codice di procedura civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile», il ricorrente rimprovera ai secondi giudici di aver omesso di considerare che l’appellante aveva proposto impugnativa contro l’intimazione di pagamento, contro il ruolo esattoriale e contro la cartella di pagamento e pertanto aveva l’interesse ad impugnare quegli atti che nella parte dispositiva RAGIONE_SOCIALE sentenza non erano stati espressamente specificati, al fine di fugare ogni incertezza giuridica su quali fossero stati gli atti effettivamente annullati, sussistendo contrasto tra la parte motivazionale e il dispositivo RAGIONE_SOCIALE gravata. Non sussistevano dunque le
condizioni per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata, mancando il presupposto del difetto di interesse ad agire posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE condanna.
Va dato atto, in via preliminare, che il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente in data 28.11.2025 dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia è assistita da procura speciale comprensiva RAGIONE_SOCIALE facoltà di rinunciare agli atti del giudizio. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto.
Nulla per le spese di questo grado, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE, subentrata ex lege alla RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto attività difensiva.
Non risulta scrutinabile, invece, la richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dei gradi di merito, atteso che la rinuncia al ricorso per cassazione implica il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ( ex multis , Cass. n. 10140/2020), compresa la statuizione accessoria avente ad oggetto la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
11.1. Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui: «La rinuncia al ricorso per cassazione, ex art. 390 e ss. c.p.c., comportando l’estinzione del giudizio di legittimità ed il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, non consente una diversa regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dei gradi di merito.»
Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.12.2025. Il Presidente (NOME COGNOME)