Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 331/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 4943/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 24 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
l’Agenzia delle entrate ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, integralmente riformando la decisione di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale di Enna, ha annullato gli avvisi di accertamento notificati a RAGIONE_SOCIALE contenenti ripresa a tassazione di maggior reddito a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2010 ;
gli atti impositivi erano stati impugnati dalla contribuente sull’assunto della loro invalidità per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario munito del corrispondente potere; nel merito, la società aveva poi contestato la pretesa erariale nella parte in cui aveva ritenuto la non deducibilità di alcuni costi;
la società contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dolendosi del contrasto presente nella sentenza d’appello fra motivazione e dispositivo;
la pronunzia impugnata, infatti, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni dell’infondatezza del gravame proposto dalla società contribuente, conteneva nel dispositivo la declaratoria di accoglimento dello stesso e di integrale riforma della sentenza impugnata;
il secondo motivo si appunta sulla medesima questione, che denunzia sotto forma di violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.;
con atto depositato il 7 agosto 2023 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso, chiedendo a questa Corte di decidere in conformità, essendo nel frattempo intervenuta la correzione della sentenza d’appello per errore materiale ;
la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019);
invero, poiché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali;
non vi è a provvedere sulle spese di lite, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.