Rinuncia al Ricorso: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può cambiare radicalmente le sorti di un giudizio pendente in Corte di Cassazione. Comprendere le sue conseguenze, specialmente in materia di spese legali e oneri accessori, è fondamentale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come questo istituto giuridico venga applicato, portando a una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti del Contendere: Accise sull’Energia e la Nozione di Autoproduttore
Una società operante nel settore energetico si è vista recapitare un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia Fiscale. L’oggetto della contestazione era il mancato versamento di accise sull’energia elettrica fornita in un arco temporale di quattro anni, per un importo di oltre 380.000 euro. La società, in origine un consorzio, sosteneva di avere diritto a un regime fiscale agevolato in qualità di ‘autoproduttore’, in quanto l’energia prodotta da fonti rinnovabili veniva ceduta ai propri soci consorziati.
Tuttavia, sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano respinto le tesi della società. I giudici di merito, richiamando precedenti orientamenti della Cassazione, avevano stabilito che la qualifica di autoproduttore non fosse applicabile. La società consortile, infatti, pur producendo l’energia, non la consumava per sé ma la cedeva a terzi (i soci), configurandosi come un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti. Veniva quindi a mancare il requisito fondamentale previsto dalla normativa per beneficiare dell’agevolazione fiscale.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso in Cassazione
Di fronte alla doppia sconfitta, la società aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, articolando le proprie difese in sei motivi. L’Agenzia Fiscale, a sua volta, si era costituita in giudizio con un controricorso.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, si è verificato un evento decisivo: la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore. Questo atto ha interrotto l’iter processuale e ha spostato il focus della Corte dalla questione fiscale di merito alle conseguenze procedurali di tale rinuncia.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha preso atto della volontà della parte di non proseguire il giudizio. La rinuncia al ricorso ha determinato una ‘sopravvenuta carenza di interesse’ a una pronuncia nel merito. In altre parole, venendo meno l’impulso della parte ricorrente, il processo non aveva più ragione di continuare.
Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della controversia (la questione delle accise), ma si limita a chiudere il procedimento per ragioni puramente processuali. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese legali, tenendo conto della ragione (la rinuncia) che ha provocato la fine anticipata del giudizio.
Un punto di particolare interesse riguarda il cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. La legge prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale. Tuttavia, la Corte ha specificato che questa norma ha una natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata estensivamente. Poiché il caso si concludeva per una rinuncia al ricorso e non per un rigetto nel merito, la Corte ha escluso l’obbligo di versare tale somma aggiuntiva, conformemente a un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza evidenzia importanti aspetti pratici della strategia processuale. La decisione di rinunciare a un ricorso in Cassazione è una scelta che può essere dettata da varie ragioni, come un’analisi costi-benefici sfavorevole o un accordo raggiunto tra le parti. L’effetto principale è quello di rendere definitiva la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Commissione Tributaria Regionale), cristallizzando la situazione giuridica.
La decisione sulle spese, compensate in ragione della rinuncia, dimostra come il comportamento processuale delle parti influenzi anche gli aspetti economici del contenzioso. Infine, la precisazione sul mancato raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia offre una chiara indicazione sui limiti applicativi di questa misura sanzionatoria, distinguendo nettamente la rinuncia da altre cause di inammissibilità o dal rigetto dell’impugnazione.
Cosa succede quando una parte presenta la rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il processo si interrompe. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della questione, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché le spese legali sono state compensate in questo caso?
La Corte ha deciso di compensare le spese, ovvero ogni parte ha sostenuto i propri costi, tenendo conto del motivo che ha portato alla fine del processo: la rinuncia volontaria da parte della ricorrente. Questa scelta ha reso superfluo proseguire il giudizio.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. Secondo la Corte, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha una natura sanzionatoria e si applica solo nei casi specifici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. La rinuncia non rientra in questi casi, quindi l’obbligo non sussiste.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19450 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16387/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in qualità di società incorporante RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO, presso l’avvocatura generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 299/2022 depositata il 13/04/2022.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La CTR della Sardegna ha rigettato il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE – società consortile che gestisce un impianto di autoproduzione di energia elettrica ceduta ai consorziati, poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) – avverso la sentenza della CTP di Cagliari di rigetto del ricorso della società avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero RAGIONE_SOCIALE accise sull’energia elettrica fornita negli anni dal 2009 al 2013 e vettoriata nella provincia di Cagliari, per l’importo di euro 382.585,72.
Il giudice di seconde cure, nel dettaglio e per quanto ancora d’interesse in questa sede ha confermato la decisione di prime cure richiamando i principi espressi da questa Corte in punto di nozione di autoproduttore (Cass. n. 224687 del 2011; Cass. n. 21816 del 2017; Cass. n. 3537 del 2012) ed affermando al riguardo che ‘nel caso di specie la società consortile appellante non risulta aver integrato i requisiti tassativamente richiesti dalla norma agevolativa, dato che la medesima società consortile, quale autonomo centro di imputazione d’interessi e rapporti, non ha consumato per sé ma ha ceduto a terzi soci consorziati l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Di qui l’impossibilità di definire auto produttore la società appellante ai sensi degli artt. 53, co.1, lett. b) e 52 co.3 lett. b) del d.lgs. 26 ottobre10995, n. 504 (TUA)’.
Al contempo si è ritenuto non violato il principio di buona fede e dell’affidamento poiché dall’applicazione di tali principi discende la sola esclusione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi moratori., senza incidere sull’obbligazione tributaria.
Avverso la prefata decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE con 6 motivi, resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve darsi atto che la ricorrente in data 15 marzo 2024 ha depositato la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore.
Il giudizio deve pertanto dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale. Quanto innanzi rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.
N on ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024