Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1347 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25322-2016 R.G., proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. NOME COGNOME (EMAIL, unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo STUDIO dell’AVV. NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO
DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– resistente – avverso la sentenza n. 137/03/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 25/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che l’ AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti, da un lato, ai maggiori redditi imputati al contribuente rispetto a quelli dichiarati e, dall’altro, al recupero dei costi e, parzialmente, della quota di ammortamento dell’autovettura del contribuente ;
che il DOMENICHIELLO impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Matera che, con sentenza n. 213/2/13, accolse il ricorso;
che l’ AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Basilicata, la quale, con sentenza n. 137/03/16, depositata il 25/03/2016 accolse il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come l’avviso di accertamento fosse (a) congruamente motivato e (b) fondato su elementi probatori non superati dal contribuente;
che avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si è costituita, ai soli fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE;
Rilevato che, con memoria ex 380bis. 1 cod. proc. civ., depositata telematicamente (in data 13-14.11.2023), parte
ricorrente ha rinunziato al ricorso, chiedendo dichiararsi il giudizio estinto, per cessazione della materia del contendere, conseguente alla propria adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento del dovuto (cfr. anche la documentazione allegata a sostegno dell’istanza predetta);
Rilevato che l’atto impositivo impugnato è l’avviso di accertamento n. TC501CE01512/2012, mentre la richiesta di adesione al beneficio della definizione agevolata risulta presentata dal contribuente in relazione ad un atto diverso (in specie, la cartella n. 66716013663444001. Cfr. All. 1 all’istanza) e che non v’è nulla che consenta di collegare tra loro siffatti (differenti) atti impositivi;
che tale allegazione, se non consente di addivenire ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio, conseguente alla definizione agevolata della lite, cionondimeno abilita la Corte ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla unilaterale rinunzia del ricorrente alla decisione nel merito, pure contenuta nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla controparte dalla Cancelleria (cfr. comunicazione del 16.11.2023), in ossequio al novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 17.7.2023);
che, a tale proposito, la rinunzia non necessita di alcuna accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01);
che nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’ AGENZIA costituita ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza;
che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione