Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20512 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 9087/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , assistita, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio «RAGIONE_SOCIALE», in Roma, INDIRIZZO, giusta procura in calce al ricorso per cassazione.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’EMILIA ROMAGNA, n. 1158/21, depositata in data 28 settembre 2021, non notificata;
udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio ;
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di riassunzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 27765/2020 del 3 dicembre 2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il provvedimento di irrogazioni sanzioni, anno 2007, emesso ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ritenendo provato il coinvolgimento della società ricorrente nel compimento della frode fiscale commessa dalla società RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, in ragione della consulenza prestata a favore di quest’ultima società per un c orrispettivo, comprensivo di Iva, di euro 60.000,00, pagamento che era stato contabilizzato dalla società RAGIONE_SOCIALE per «consulenza amministrativa fiscale».
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto
che una mera attività di consulenza integrasse gli elementi essenziali per la configurabilità del concorso di persone.
Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003 e dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 6 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto l’art 7 del decreto legge n. 269 del 2003 escludeva che potessero essere chiamati a rispondere RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative irrogabili per violazioni imputabili a persone giuridiche a titolo di concorso anche soggetti diversi da tali persone giuridiche.
Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale, laddove aveva sostenuto che la società ricorrente aveva agito nel perseguimento di un proprio interesse economico, si ea pronunciata oltre le eccezioni riproposte dall’Ufficio nelle more del giudizio di rinvio.
Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 18, comma 2, lett. e) e comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto inammissibile il motivo con cui la società ricorrente av eva eccepito l’illegittimità dell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per la mancata allegazione degli atti presupposti dallo stesso menzionati, sebbene tale censura enunciava, pur sommariamente, i profili di illegittimità dell’att o impugnato.
In via preliminare, va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 4-6 ottobre 2023 in atti, istanza di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere presentato in data 2 maggio 2023, dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata ai se nsi dell’art. 1, commi 231 -252, della legge 197 del 2022 e che l’RAGIONE_SOCIALE aveva trasmesso in data 28 luglio 2023 comunicazione recante le somme dovute per la definizione agevolata.
5.1 La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass., 22 maggio 2019, n. 13923; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743).
5.2 Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.3 Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.
5.4 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.