Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15462 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5346/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Toscana n. 1355/2015 depositata il 27/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
In relazione agli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, venivano accertati nei confronti dell’ente maggiori ricavi ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dell’Iva, avuto riguardo alla plusvalenza realizzata attraverso la vendita di terreni ad altra società, denominata RAGIONE_SOCIALE. Su queste basi l’Ufficio emetteva avvisi di accertamento nei confronti dell’ente e dei suoi soci, cui imputava, in particolare, con riguardo al 2005, i maggiori redditi sociali conseguiti.
Gli avvisi venivano impugnati con distinti ricorsi dalla società e dai soci.
La CTP di Pistoia, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente.
In forza della sentenza passata in giudicato, l’Ufficio provvedeva all’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE imposte dovute; quindi, notificava la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
La società e i soci impugnavano la cartella de qua e la CTP di Pistoia accoglieva il ricorso.
Il successivo appello dell’RAGIONE_SOCIALE è stato accolto dalla CTR della Toscana.
Il ricorso per cassazione della società e dei soci è affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dei principi generali del processo tributario in tema di poteri del giudice tributario e di natura del processo, con riferimento agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avuto riguardo all’art. 360, n. 3, c.p.c.
La difesa dei ricorrenti ha depositato in data 23 gennaio 2024 rinuncia al ricorso.
Ha riferito detta difesa, nell’istanza finalizzata alla declaratoria di estinzione del giudizio, l’avvenuta definizione agevolata della lite oggetto del presente giudizio, segnatamente ponendo in evidenza di avere ottenuto lo sgravio relativo alla pretesa fiscale veicolata con la cartella di pagamento impugnata.
La rinuncia al ricorso è sottoscritta dal legale dei ricorrenti, cui risulta conferito specifico mandato; la rinuncia, tuttavia, non risulta notificata alla parte avversaria, né accettata dall’Amministrazione Finanziaria.
Orbene, in assenza dei requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. l’atto di rinuncia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 -01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 -01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 -01; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 -01).
Pertanto, richiamato e condiviso l’orientamento nomofilattico riassunto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 30/04/2024.