Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4336 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4336  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3785/2016 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dagli  Avvocati NOME COGNOME e NOME AVV_NOTAIO COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo difensore sito in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con  sede  in  INDIRIZZO,  INDIRIZZO rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso  la  sentenza  della  COMM.  TRIB.  REG.  LOMBARDIA  n. 3144/42/2015, depositata in data 09 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il  contribuente  riceveva  notifica  dall’RAGIONE_SOCIALE  direzione  provinciale  II  Milano -dell’avviso  di  accertamento  n.
Avv. Acc. IRPEF 2007-2008
NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2008 e dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 200 7; costui, per gli anni di imposta contestati, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia il possesso di due autovetture, il possesso di una residenza principale, il possesso al 50% di quattro residenze secondarie, oltre le disponibilità finanziarie, per gli anni in questione, destinate all’acquisto di due autovetture e un’unità immobiliare. Sicché, previo invio del questionario per entrambe le annualità, l’Ufficio rideterminava il reddito, per il 2007, in € 39. 924,00 e, per il 2008, in € 43.668,00.
 Avverso  gli  avvisi  di  accertamento,  il  contribuente  proponeva distinti  ricorsi  dinanzi  la  C.t.p.  di  Milano; resisteva  l’ Ufficio  con controdeduzioni.
La C.t.p. di Milano, previa riunione, con sentenza n. 7023/12/2014 del 24.07.2014, respingeva i ricorsi del contribuente.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; resisteva l’ufficio con controdeduzioni .
Con sentenza n. 3144/42/2015, depositata in data 9 luglio 2015, la C.t.r. adita respingeva il gravame dichiarando la legittimità degli avvisi impugnati.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione  dell’art.  38,  comma  4,  5,  6  del  d.P.R.  29  settembre 1973,  n.  600,  degli  artt.  3  e  4  del  D.M.  10  settembre  1992  e dell’art. 2728 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod.  proc.  civ.»  il  contribuente  lamenta l’ error  in  iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente  non  avesse  adeguatamente  dimostrato,  mediante  la produzione  RAGIONE_SOCIALE  documentazioni  bancarie,  il  nesso  intercorrente tra gli asseriti disinvestimenti e investimenti effettuati.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 38, comma 4, 5, 6, d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2700, 2702, 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto impiego sbagliato RAGIONE_SOCIALE norme in materia di presunzione legale e, soprattutto, ha negato valore legale alla prova documentale, idonea a smentire le presunzioni legali relative.
Va premesso che, con atto depositato in data 30 ottobre 2023, il contribuente NOME COGNOME, in data 19/06/2023, ha presentato  dichiarazione  di  adesione  alla  definizione  agevolata  ai sensi dell’art  1  commi  da  231  252, legge n. 197/2022, impegnandosi  a pagare  l’importo  dovuto  nel  numero  massimo  di rate  previste  dalla  legge  ed  a  rinunciare  al  giudizio  pendente avente ad oggetto i medesimi carichi riferiti alla adesione predetta.
2.1. Va rilevato, peraltro, che il contribuente ha provveduto solo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 197 cit. legge, soltanto al deposito telematico della copia conforme della domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti ex art.1, commi 186/204, della legge 197/2022 ma non della copia conforme del Mod.F24 di versamento della prima rata né della copia conforme della ricevuta telematica di ricezione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in data 29 settembre 2023.
2.2. Orbene, sebbene tale rinuncia non risulti formalmente comunicata all’RAGIONE_SOCIALE con la conseguenza che non può  essere  dichiarata  l’estinzione  del  processo –  essa,  peraltro,
provenendo dal ricorrente, rileva il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente medesimo ove si consideri che la controparte non ha spiegato motivo di ricorso incidentale.
Invero, l’atto  di  rinuncia  al  ricorso  per  cassazione,  in  assenza  dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle  parti  costituite  o  comunicazione agli avvocati RAGIONE_SOCIALE stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione  del  processo,  denota  il  definitivo  venire  meno  di  ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3876).
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia motivata dall’adesione a definizione agevolata  e  non sussistono  i  presupposti  per  imporre  alla  parte ricorrente  il  pagamento  del  c.d.  “doppio  contributo”,  posto  che  la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. 12/11/2015, n. 23175).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Si compensano le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2023.