Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4111 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IRAP 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15149/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche in qualità di incorporante la RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dal prof. avv. NOME COGNOME e dal prof. avv. NOME COGNOME in virtù di procura a margine del controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2200/05/2015, depositata il 14 dicembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
1. A seguito di verifica fiscale iniziata il 4 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Toscana notificava, in data 20 luglio 2009, alla RAGIONE_SOCIALE, un processo verbale di constatazione, con il quale, oltre ad un rilievo relativo a costi non deducibili per mancato rispetto del principio di competenza, contestava l’erronea applicazione dell’art. 13, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto la stessa, nell’affrancare il saldo attivo di rivalutazione dei beni dell’impresa e delle partecipazioni (ex art. 1, commi 469-476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), aveva individuato lo stesso come base imponibile per l’applicazione dell’aliquota del 7% al saldo attivo di rivalutazione decurtato dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione, e ciò in contrasto -ad avviso dell’Ufficio con la predetta norma, in base alla quale la base imponibile sarebbe costituita dal saldo attivo al lordo dell’imposta sostitutiva in questione.
A seguito di tale verifica, l’Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Toscana -Ufficio Grandi Contribuenti, in data 21 dicembre 2011 notificava alla società MPS Immobiliare s.p.a., nonché alla società consolidante Banca MPS s.p.a., l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 n. TZB080300182/2011 (ai fini IRES), e solo alla società MPS Immobiliare s.p.a. l’avviso di accertamento n. TZB080300183/2011 ai fini IRAP, con i quali, facendo proprio
il contenuto del suddetto p.v.c., recuperava a tassazione ai fini II.DD. € 22.666,73 per costi non di competenza ed € 40.919.072,00 corrispondenti alla quota di riserva in sospensione d’imposta non affrancata (in quanto defalcata dal saldo attivo di rivalutazione) e quindi da assoggettare a tassazione ordinaria, con conseguente rideterminazione dell’IRES e dell’IRAP per l’anno d’imposta in oggetto.
La consolidante Banca MPS s.p.a. e la consolidata MPS Immobiliare s.p.a. impugnavano i predetti atti accertativi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale, con sentenza n. 66/03/2013, accoglieva parzialmente il ricorso, rigettandolo con riferimento al recupero dei costi non deducibili, ed annullando, invece, l’avviso di accertamento, con riferimento al recupero a tassazione della somma di € 40.919.072,00, ritenendo fondata l’eccezione delle contribuenti circa la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva del 7% di cui all’art. 1, comma 472, l. n. 266/2005, da determinarsi «nella misura dell’importo accantonato a riserva, corrispondente alla differenza tra l’importo della rivalutazione e l’imposta sostitutiva del 12% di cui all’art. 1, comma 471, l. n. 266/2005», con conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni di merito sollevate dalle contribuenti.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 2200/05/2015, pronunciata il 28 settembre 2015 e depositata in segreteria il 14 dicembre 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 13 giugno 2016).
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.aRAGIONE_SOCIALE, anche quale incorporante la MPS RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
Con decreto del 10 luglio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 novembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con atto in data 26 aprile 2023, depositato il 28 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso in oggetto, a seguito di annullamento in autotutela (ex art. 2quater , comma 1, d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. dalla l. 30 novembre 1994, n. 656) degli avvisi di accertamento in oggetto, nella parte in cui veniva ripresa a tassazione della somma di € 40.919.072,00, corrispondente alla quota di riserva in sospensione d’imposta non affrancata (v. provvedimento di autotutela in atti).
La rinuncia in questione è stata accettata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con compensazione delle spese di lite.
Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.