Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IRAP 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15149/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
Contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche in qualità di incorporante la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO in virtù di procura a margine del controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2200/05/2015, depositata il 14 dicembre 2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal consigliere relatore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
1. A seguito di verifica fiscale iniziata il 4 giugno 2009, l’RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 20 luglio 2009, alla RAGIONE_SOCIALE, un processo verbale di constatazione, con il quale, oltre ad un rilievo relativo a costi non deducibili per mancato rispetto del principio di competenza, contestava l’erronea applicazione dell’art. 13, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto la stessa, nell’affrancare il saldo attivo di rivalutazione dei beni dell’impresa e RAGIONE_SOCIALE partecipazioni (ex art. 1, commi 469-476, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266), aveva individuato lo stesso come base imponibile per l’applicazione dell’aliquota del 7% al saldo attivo di rivalutazione decurtato dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione, e ciò in contrasto -ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE con la predetta norma, in base alla quale la base imponibile sarebbe costituita dal saldo attivo al lordo dell’imposta sostitutiva in questione.
A seguito di tale verifica, l’RAGIONE_SOCIALE, in data 21 dicembre 2011 notificava alla società RAGIONE_SOCIALE, nonché alla società consolidante RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO (ai fini IRES), e solo alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ai fini IRAP, con i quali, facendo proprio
il contenuto del suddetto p.v.c., recuperava a tassazione ai fini II.DD. € 22.666,73 per costi non di competenza ed € 40.919.072,00 corrispondenti alla quota di riserva in sospensione d’imposta non affrancata (in quanto defalcata dal saldo attivo di rivalutazione) e quindi da assoggettare a tassazione ordinaria, con conseguente rideterminazione dell’IRES e dell’IRAP per l’anno d’imposta in oggetto.
La consolidante RAGIONE_SOCIALE e la consolidata RAGIONE_SOCIALE impugnavano i predetti atti accertativi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale, con sentenza n. 66/03/2013, accoglieva parzialmente il ricorso, rigettandolo con riferimento al recupero dei costi non deducibili, ed annullando, invece, l’avviso di accertamento, con riferimento al recupero a tassazione RAGIONE_SOCIALE somma di € 40.919.072,00, ritenendo fondata l’eccezione RAGIONE_SOCIALE contribuenti circa la determinazione RAGIONE_SOCIALE base imponibile dell’imposta sostitutiva del 7% di cui all’art. 1, comma 472, l. n. 266/2005, da determinarsi «nella misura dell’importo accantonato a riserva, corrispondente alla differenza tra l’importo RAGIONE_SOCIALE rivalutazione e l’imposta sostitutiva del 12% di cui all’art. 1, comma 471, l. n. 266/2005», con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori eccezioni di merito sollevate dalle contribuenti.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE , la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2200/05/2015, pronunciata il 28 settembre 2015 e depositata in segreteria il 14 dicembre 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 13 giugno 2016).
La RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE, anche quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
Con decreto del 10 luglio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 novembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con atto in data 26 aprile 2023, depositato il 28 aprile 2023, l’RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso in oggetto, a seguito di annullamento in autotutela (ex art. 2quater , comma 1, d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. dalla l. 30 novembre 1994, n. 656) degli avvisi di accertamento in oggetto, nella parte in cui veniva ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE somma di € 40.919.072,00, corrispondente alla quota di riserva in sospensione d’imposta non affrancata (v. provvedimento di autotutela in atti).
La rinuncia in questione è stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.