Rinuncia al ricorso: cosa succede se il documento sparisce?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione solleva un’interessante questione procedurale: quali sono le conseguenze se una dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur risultando depositata nei registri informatici, non è materialmente reperibile? Questo caso, emerso da una controversia fiscale, sottolinea l’importanza della certezza e della corretta gestione degli atti processuali.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia fiscale tra l’Amministrazione Finanziaria e una società a responsabilità limitata, relativa a un accertamento per un maggior reddito imponibile per l’anno d’imposta 1998. La società contribuente aveva ottenuto ragione sia in primo grado sia in appello, con una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l’accoglimento del suo ricorso iniziale.
Insoddisfatta della decisione, l’Amministrazione Finanziaria aveva presentato ricorso per cassazione. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, è emerso un elemento inaspettato.
L’intoppo procedurale: la rinuncia al ricorso fantasma
Durante la preparazione della camera di consiglio, la Corte ha rilevato una discrepanza significativa. Dai registri informatici della cancelleria (SIC) risultava che la Difesa erariale, in data 14 gennaio 2020, aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Questo atto, se confermato, avrebbe portato all’immediata estinzione del giudizio.
Il problema, però, era che tale dichiarazione non era reperibile in alcun modo: né nel fascicolo cartaceo, né in quello digitale. L’atto esisteva formalmente nei registri, ma era fisicamente e digitalmente assente, impedendo alla Corte di verificarne l’autenticità, il contenuto e la validità.
Le Motivazioni della Corte
Di fronte a questa situazione di incertezza, la Corte di Cassazione non ha potuto procedere con una decisione sul merito della controversia, né tantomeno dichiarare l’estinzione del processo sulla base di un atto non verificabile. La mancanza materiale del documento di rinuncia ha creato un ostacolo procedurale insormontabile.
L’ordinanza interlocutoria spiega che, per garantire il corretto svolgimento del processo, è indispensabile accertare la reale volontà della parte ricorrente. Pertanto, la Corte ha ritenuto necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo. Questa decisione ha un duplice scopo: primo, sospendere il giudizio in attesa di chiarimenti; secondo, invitare formalmente l’Avvocatura dello Stato a fornire spiegazioni in merito alla discrepanza rilevata e a produrre, se esistente, il documento di rinuncia.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte, sebbene non risolva la controversia fiscale, offre un’importante lezione sul rigore procedurale. Dimostra che la mera annotazione in un registro informatico non è sufficiente a produrre effetti giuridici se l’atto a cui si riferisce non è concretamente disponibile per il controllo del giudice e delle altre parti. La Corte ha agito con prudenza, scegliendo di approfondire la questione anziché prendere una decisione basata su dati incompleti. Questo caso evidenzia come la corretta tenuta e la reperibilità degli atti processuali siano fondamentali per la tutela del diritto di difesa e per il principio della certezza del diritto.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte non ha emesso una decisione finale sul merito della causa. Ha pronunciato un’ordinanza interlocutoria, disponendo il rinvio della causa a una nuova udienza per acquisire chiarimenti.
Per quale motivo la Corte ha deciso di rinviare il processo?
Il rinvio è stato necessario perché, nonostante dai registri informatici risultasse depositata una dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell’appellante, il documento non era reperibile né in formato cartaceo né digitale, impedendo alla Corte di verificarne l’esistenza e la validità.
Cosa ha richiesto la Corte alla parte ricorrente?
La Corte ha invitato l’Avvocatura dello Stato, che rappresenta l’Amministrazione Finanziaria ricorrente, a fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione di rinuncia al ricorso indicata nei registri ma non presente agli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 338 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 338 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7599/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Messina n. 587/2015 depositata il 17/02/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate, in controversia attinente al maggior reddito accertato, in capo alla contribuente, in relazione all’anno di imposta 1998, ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado, di accoglimento del ricorso della contribuente.
La contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che dai registri informatici di cancelleria (SIC) risulta che, in data 14 gennaio 2020, la Difesa erariale ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso che, tuttavia, non è reperibile in atti, né in forma cartacea né digitale.
Occorre pertanto disporre il rinvio a nuovo ruolo, invitando l ‘Avvocatura dello Stato a fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per gli adempimenti di cui alla parte motiva. Così deciso in Roma, il 18/12/2024.