Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36359 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36359 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 19056-2016, proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), nella qualità di erede di COGNOME NOME, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. EMAIL);
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di agente per la riscossione della provincia di Palermo, in persona del procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per effetto di procura speciale autenticata il 28.4.2015 dal AVV_NOTAIO di Catania, rapp. e dif., in virtù di procura speciale del 6.7.2016, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il quale è elett.te dom.ta;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 82/29/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò a COGNOME NOME una cartella di pagamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2002 ;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 626/4/10, rigettò il ricorso;
che COGNOME NOME propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 82/29/16, depositata il 14/01/2015 rigettò il gravame rilevando -per quanto in questa sede ancora interessa -la correttezza della decisione di prime cure, alla cui motivazione i giudici di appello hanno integralmente fatto riferimento; che avverso tale decisione NOME COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si sono costituite con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima nella qualità di agente per la riscossione della PROVINCIA DI PALERMO;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/27.11.2023) memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., contenente istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nel d.l. n. 119 del 2018, dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, effettuando il pagamento della prima rata (oltre ad altre successive) e dichiarando, altresì, di rinunziare al ricorso;
che, pur non essendovi prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute (è la stessa parte ricorrente ad avere chiarito, alla p. 4 della memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., di avere pagato ‘molte rate’, inclusa la prima, ma non tutte), cionondimeno la rinuncia al ricorso contenuta nella memoria in esame, anche in assenza di accettazione ad opera delle controricorrenti (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01), è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex artt. 391 cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 65060701);
che, a tale proposito va osservato che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 2.8.2023), l’atto di rinunzia allegato (n. 11) alla memoria della ricorrente avrebbe dovuto essere comunicato alla RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a cura della Cancelleria;
che l’atto di rinunzia in questione risulta, però, essere stato notificato all’ RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE (subentrata, quale successore a titolo universale, alla intimata RAGIONE_SOCIALE , ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021) a cura della difesa di parte ricorrente, così consentendo (arg. da Cass., Sez. 2,
6.7.2022, n. 21439, Rv. 665174-01) di ritenere comunque raggiunto lo scopo di renderne edotta la difesa delle controparti e tanto attraverso un procedimento (quello notificatorio, per l’appunto) che garantisce certezza, non minore rispetto alla comunicazione da parte della Cancelleria, in ordine all’avvenuta consegna ed alla precisa individuazione del destinatario (cfr. anche, in termini, la recente Cass., Sez. 5, 25.7.2023, n. 22282, non massimata);
che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti;
che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione