Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3026 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3026 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
Tributi Rinuncia al ricorso
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n.r.g. 3403/2016 proposto da NOME, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE e dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, in via congiunta e disgiunta tra loro, in forza di procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa , ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2850/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 25 giugno 2015, non notificata;
Rilevato che:
NOME era attinto da avviso di accertamento ex art. 41 d.P.R. 600/1973 a seguito di ripresa a tassazione a fini IRPEF anno 2008 di compensi per lavoro straordinario per i quali la RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio, nella qualità di sostituto di imposta, non aveva operato alcuna ritenuta qualificandoli, al fine di aggirare la tassazione, come indennità «Trasferta Italia» facendoli risultare nel cedolino come rimborso in esenzione di imposta ex art. 51, comma 5, T.U.I.R..
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Pavia che accoglieva il ricorso, con sentenza appellata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Ufficio , riformando integralmente la sentenza di primo grado e confermando la legittimità dell’avviso di accertamento, con condanna dell’appellato alle spese.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi (volti a denunziare violazione e falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 7 e 10 della l. n. 212 del 2000, edell’art. 42 del d.P.R. 600/1973). Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Con atto depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2025, ritualmente notificato, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti, richiamando precedenti conformi di questa Corte in analoghi giudizi promossi da altri lavoratori della cooperativa.
Considerato che:
deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dal difensore del contribuente, in virtù di mandato speciale in calce
al ricorso, il quale ha, altresì, dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere ‘ accettizio ‘ per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28/05/2020, n. 10140, Rv. 657723-01).
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ..
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio in ragione della particolarità e peculiarità della fattispecie concreta come già rilevata da questa Corte (Cass. 12/04/2022, n. 11858).
In ragione del tenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 19/07/2024, n. 19976, Rv.671757-01); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 28/05/2020, n. 10140, Rv.657723-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese giudiziali.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME