Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34845 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34845 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/12/2023
Tributi Altri
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6304/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo trustee COGNOME, con domicilio eletto in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1894/26/2020, depositata il 9 settembre 2020, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6
luglio 2023, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
-sulla base di un solo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza n. 1894/26/2020, depositata il 9 settembre 2020, e notificata il 6 ottobre 2020, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE , così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto le impugnazioni di due avvisi di liquidazione emessi per il recupero a tassazione dell’imposta sulle successioni e donazioni dovuta in relazione alla costituzione del RAGIONE_SOCIALE ed ai relativi atti di dotazione;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
-in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione che è stata notificata a controparte;
– come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte – ma pur sempre di carattere ricettizio – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto – così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);
3. -le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti , stante il difetto di opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE alla richiesta di compensazione formulata nell’atto di rinuncia, mentre non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato ( d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara estinto il giudizio;
–
compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.