Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33289 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33289 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5522/2020 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, c on sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Trento, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, tutti con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 29 ottobre 2018, n. 7467/17/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
IMPOSTA REGISTRO ACCERTAMENTO LOCAZIONE DI TERRENO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
Rep .
RILEVATO CHE:
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 29 ottobre 2018, n. 7467/17/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla locazione di un terreno per l’installazione di un impianto fotovoltaico, a seguito della sua riqualificazione nella concessione del diritto di superficie sul medesimo terreno, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti de ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 14 luglio 2016, n. 17399/60/2016, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario -sul rilievo che le pattuizioni relative all’attribuzione della proprietà dell’impianto fotovoltaico , rispettivamente, al conduttore in ipotesi di scioglimento anticipato e al locatore alla naturale scadenza del contratto erano compatibili con lo schema negoziale della locazione, anche in considerazione dell’orientamento espresso con la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE il 19 dicembre 2013, n. 36;
‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso; 4. in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente;
CONSIDERATO CHE:
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. ), è stata sottoscritta dal difensore dell’avvocatura erariale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori della
contro
ricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;
s tante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);
infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 novembre