Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34124 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 25/12/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 13/11/2025
RINUNCIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26398/2024 del ruolo generale, proposto
DA
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore .
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore .
per la cassazione della sentenza n. 2551/2024 della Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, depositata 1° ottobre 2024. Data pubblicazione 25/12/2025
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva l’appello proposto dal Comune di Strongoli, dichiarando fondata la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. 13320190007128616000, concernente l’IMU relativa all’anno di imposta 2012;
avverso tale pronuncia il suindicato ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 2 dicembre 2024, formulando un unico motivo di impugnazione.
il Comune di Strongoli e l’RAGIONE_SOCIALE restavano intimati.
RILEVATO CHE:
con nota, sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, depositata il 24 ottobre 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed agli atti, chiedendo che il giudizio venisse dichiarato estinto;
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.;
non vi è ragione di disciplinare le spese, non avendo le controparti svolto difese;
Numero sezionale 7680/2025
4. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). Numero di raccolta generale 34124/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 25/12/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME