Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23568/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , NOME, in proprio e nella qualità, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 819/34/16, depositata in data 4 marzo 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, n. 910/2011, che aveva rigettato il ricorso presentato per l’annullamento di avviso di accertamento ai fini II.DD. e Iva, relativo all’anno d’imposta 2005 , per l’importo complessivo di euro 133.439,00, oltre sanzioni ed interessi.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, ritenendo che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede della società contribuente non aveva comportato la sopravvenuta carenza di potere, né l’invalidità degli atti compiut i o l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove raccolte; dal p.v.c. emergeva il rinvenimento, durante la verifica, di documentazione amministrativa estranea alla contabilità tenuta con conseguente fondato rilievo della sussistenza di operazioni extracontabili non risultanti dalle scritture tenute; l’eventuale regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, in presenza di cospicua documentazione e indizi extracontabili, non aveva valore ai fini della attendibilità della stessa; le giustificazioni addotte dalla società sugli acquisti di carburanti e sulle fatture da ricevere, in assenza di documentazione, non avevano nessun pregio.
La società RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a dieci motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. In via preliminare va rilevato che il ricorso per cassazione risulta proposto, nella intestazione, da COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, mentre dalla procura a margine del ricorso per cassazione risulta essere fatta sia in proprio che nella qualità la sola elezione di domicilio; inoltre, la sentenza impugnata fa esclusivo riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE come soggetto giuridico che ha presentato il ricorso in primo grado e in grado di appello, con la conseguenza che il soggetto processuale legittimato deve ritenersi la società RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, a cui è ora subentrato il AVV_NOTAIO liquidatore AVV_NOTAIO, giusta decreto di nomina dell’Assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, n. 47 del 14 gennaio 2019, ex art. 2545 septiesdecies cod. civ., a norma del quale «1. L’autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. 2. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidato ».
2. Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata. Difetto di ultrapetizione. La Commissione tributaria regionale aveva statuito in ordine alla violazione dell’art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, rigettata
in sentenza dalla Commissione tributaria provinciale, ma non riproposta in grado di appello.
Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata. Omessa pronunzia. La Commissione tributaria regionale non aveva statuito in ordine a specifica domanda, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, non esaminata in sentenza dalla Commissione tributaria provinciale, e riproposta in grado di appello, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 per omessa esibizione e/o carenza assoluta dell’ordine di servizio a procedere a verifica e ad acquisire documentazione.
Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Omessa o apparente motivazione. In via alternativa al motivo esposto sub 2, la Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 per omessa esibizione e/o carenza assoluta dell’ordine di servizio a procedere a verifica e ad acquisire documentazione.
Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata. Omessa pronunzia. La Commissione tributaria regionale non aveva statuito in ordine a specifica domanda, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, non esaminata in sentenza dalla Commissione tributaria provinciale, e riproposta in grado di appello, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma
1, della legge n. 212 del 2000 per omessa allegazione del PVC all’avviso di accertamento impugnato.
Il quinto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n., 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Omessa o apparente motivazione. In via alternativa al motivo esposto sub 4, la Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’omessa allegazione del PVC all’avviso di accertamento impugnato.
Il sesto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata. Omessa pronunzia in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione di cui al titolo III del d.P.R. n. 601 del 1973 ed ai recuperi ai fini IRES. Praesumptio de praesumpto . La Commissione tributaria regionale non aveva statuito in ordine a specifica domanda, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, non esaminata in sentenza dalla Commissione tributaria regionale, e riproposta in grado di appello, avente ad oggetto l’omessa pronuncia in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione di cui al titolo III del d.P.R. n. 601 del 1973 ed ai recuperi ai fini IRES, per violazione del divieto di doppia presunzione.
Il settimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione. In via alternativa al motivo esposto sub 6, la Commissione tributaria regionale non aveva
assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione di cui al titolo III del d.P.R. n. 601 del 1973 ed ai recuperi ai fini IRES, per violazione del divieto di doppia presunzione.
L’ottavo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ordine alle riprese afferenti le fatture da ricevere. La Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda relativa alle riprese afferenti le fatture da ricevere.
Il nono mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR in ordine alle riprese effettuate relativamente alle fatture considerate (soggettivamente ed oggettivamente) inesistenti. Difetto di motivazione della sentenza impugnata. La Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda relativa alle riprese effettuate relativamente alle fatture considerate (soggettivamente ed oggettivamente) inesistenti.
Il decimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Omessa o apparente motivazione in ordine al valore probatorio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da soggetti terzi. La Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato
normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda relativa al valore probatorio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da soggetti terzi.
In via preliminare deve rilevarsi che l’AVV_NOTAIO ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, datata 1 marzo 2021, comunicata all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, via INDIRIZZO, come riscontrato dalle ricevute di avvenuta consegna dell’1 marzo 2021, in atti, con allegata la rinuncia agli atti del giudizio firmata dall’AVV_NOTAIO, nella qualità di AVV_NOTAIO liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE
12.1 Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE spese (cfr. Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429).
12.2 La natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti.
12.3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2023.