Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22180 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19597/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , e dunque domiciliata ‘ex lege’ in Roma INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dal predetto avvocato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO-VENEZIA n. 671/2021 depositata il 10/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE con NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO irrogava sanzione ex art.13 D.Lgs. n. 471 del 1997 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per indebita compensazione orizzontale in ragione dell’irregolarità del visto di conformità dell’intermediario derivante dal mancato rinnovo della polizza assicurativa disposta per legge.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE, adita impugnatoriamente dalla contribuente, accoglieva il ricorso con sentenza n. 106/03/2018.
L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe.
Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con atto telematico datato 12 marzo 2024 e depositato il 19 marzo 2024, il difensore della contribuente depositava atto di ‘rinuncia al ricorso’. Vi si legge che quest’ultima aveva ‘usufruito dei benefici della c.d. ‘rottamazione -quater’ ex art. 1, co. 231 e ss. L. n. 197/2022 con la definizione del carico tributario oggetto della presente vertenza. Ne consegue, agli effetti del comma 236 dell’art. 1 L. n. 197/2022 la rinuncia del ricorso proposto, con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese’.
All’atto sono unite:
-la ‘ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata’, in riferimento a ‘tutti i carichi’ di cui alla ‘cartella/avviso’ n. ‘NUMERO_CARTA‘.
-la ‘comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, che quantifica le stesse in euro 7.16;
-l’attestazione del relativo pagamento.
Ai sensi dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia – sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale (cfr. procura a margine del ricorso) – è stato comunicato dalla Cancelleria all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che nulla ha opposto.
Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le ragioni della rinuncia, che trovano fondamento nel perfezionamento della procedura di definizione agevolata, giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso a Roma, lì 12 giugno 2024.