Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3251 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3251 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27625/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e quale ex liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Napoli 2 e RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale di Napoli n. 3386/01/22 depositata il 12/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3386/01/22 del 12/04/2022, la RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) accoglieva, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 30764 del 10/01/2019, l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 568/31/09 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Napoli
(di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di pagamento per mancato versamento RAGIONE_SOCIALE accise sul gasolio.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE avrebbe ceduto ad uso autotrazione gasolio destinato ad uso domestico.
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex liquidatore di RAGIONE_SOCIALE, impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
RAGIONE_SOCIALE non resisteva in giudizio.
Con atto del 23/01/2026 NOME COGNOME e COGNOME rinunciavano al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex liquidatore di RAGIONE_SOCIALE, ha validamente rinunciato al ricorso.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese in ragione del mancato deposito di controricorso da parte di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME