Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34856 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34856 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
TIA
sul ricorso iscritto al n. 8483/2015 di ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Portoferraio INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Portoferraio (LI), al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e
difesa, anche in via disgiunta, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Pistoia (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1836/10/2014 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze-Sezione distaccata di Livorno), depositata in data 29 settembre 2014.
UDITA la relazione svolta all’udienza del 13 settembre dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze – Sezione distaccata di Livorno) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 97/2/2013 della Commissione tributaria provinciale di Livorno, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento, con cui RAGIONE_SOCIALE aveva determinato nella somma di 2.789,78 € la TIA dovuta dalla contribuente per l’anno di imposta 2006;
avverso tale sentenza la suindicata società proponeva ricorso per cassazione, notificato il 27 marzo 2015, formulando nove motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 22 maggio 2015;
con nota depositata in data 22 maggio 2023 e poi il 30 agosto 2023 la ricorrente ha prodotto le dichiarazioni del 28 giugno e del 21 novembre 2019 di rinuncia al ricorso ed agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., rappresentando di aver definito bonariamente la lite e di non aver più interesse alla lite, chiedendo
di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;
RAGIONE_SOCIALE ha prodotto la dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia;
CONSIDERATO CHE:
1 . il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ, nella nuova versione ratione temporis applicabile;
la predetta rinuncia e la relativa accettazione risultano sottoscritte dai legali rappresentanti delle parti e dai loro difensori e reciprocamente notificate;
le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti costituite, anche in ragione della concorde richiesta delle parti;
non ricorrono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell’art. 390 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151).
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, addì 13 settembre 2023.