Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33367 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33367 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
Oggetto: Tares rinuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27907/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
Comune di Monsampolo sul Tronto, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, n. 348/2021 depositata il 29 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella udienza del 2 dicembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n.1780) emesso nell’interesse del Comune di Monsampolo sul Tronto (d’ora in poi intimato) nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) per il pagamento della TARES relativa all’anno 2014 .
La CTP ha accolto i ricorsi.
La CTR ha accolto l’appello del Comune di Monsampolo sul Tronto, sul presupposto dell’omessa denuncia, iniziale o di variazione, di produzione di rifiuti e di affidamento a terzi delle operazioni di smaltimento.
La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato atto di rinuncia, il controricorrente si è costituito con controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 63, 70, 71, 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.
Con il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. dell’art. 1, commi 641, 642 e 649 della l. n. 147 del 2013 e dell’art. 62 del d.lgs. n. 503 del 1993 .
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia con cui ha comunicato che, ‘ a seguito di atti di fusione societari, la vicendevole pretesa, come originariamente insorta tra le parti, è stata definita, tale che non risulta pendente alcun ulteriore ambito così come riportato negli atti depositati dinanzi alla Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione; la rinuncia è stata ricevuta il 17/11/2025 ‘ .
Il controricorrente nel dare atto della rinuncia con la memoria, ha dichiarato che: ‘ non risultano atti o fatti inerenti proposte o accordi conciliativi con i quali si è manifestata la volontà di addivenire alla definizione della controversia, né risulta alcun pagamento effettuato dalla società ricorrente in relazione alle annualità oggetto del presente giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto, il controricorrente, nel prendere atto della rinuncia al ricorso, insiste nelle conclusioni già formulate e chiede che venga confermata la sentenza n.348/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche con vittoria complessiva di spese e competenze di lite ‘ .
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della
contro
parte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso ( ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
La rinuncia, nella fattispecie, non è stata accettata, per cui il controricorrente ha insistito per il rigetto del ricorso.
In base ai principi testè riportati, deve essere tuttavia dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese devono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.
Nel caso in esame con il primo motivo di ricorso la ricorrente censurava la decadenza del diritto all’esazione . Nel controricorso viene eccepita la novità della questione , avendo la ricorrente impugnato l’atto oggetto del giudizio solo nel merito. La circostanza trova conferma nello stesso ricorso introduttivo, laddove viene riassunto il contenuto dell’atto introduttivo (pag. 2 e 3).
Va osservato, poi, che la sentenza ha accertato che non c’era stata presentazione di dichiarazione, né iniziale, né di variazione circa la produzione di rifiuti, incombente necessario per ottenere una verifica degli importi richiesti, per cui le spese vengono poste a carico della parte ricorrente.
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U – , n. 20621/2023, Rv. 668224 -02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3000,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Così deciso il 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME