Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22615 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31122/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. L’AQUILA n. 277/2018. depositata il 22/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il giudizio trae origine dall’avviso di irrogazione sanzioni TA9IRI1000023/2016, che la contribuente RAGIONE_SOCIALE
impugnava, lamentando di essere esentata dagli obblighi di compilazione ed invio delle dichiarazioni relative agli studi di settore, in quanto avente sede nel c.d. cratere del sisma Abruzzo del 2009; qualora, invece, si fosse ritenuto di seguire un’interpretazione restrittiva circa l’estensione delle agevolazioni per il 2010, la contribuente invocava la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 6 , co. 2, del d.lgs. n. 472/1997.
La CTP di Teramo, con la sentenza n. 94/2017, accoglieva il ricorso della contribuente, rilevando che l’art. 39, commi 3 bis e 3 ter, del d.lgs. n. 78/2010 prevedeva una sospensione non solo dei pagamenti di imposta ma anche degli altri adempimenti fiscali, fra cui la presentazione della dichiarazione sugli studi di settore, il cui termine di decadenza doveva perciò ritenersi prorogato sino al 31/12/2011.
Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, che veniva accolto dalla CTR di L’Aquila, n. 277/2018 , depositata il 22/03/2018 e non notificata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla scorta di due motivi.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate .
E’ stata fissata l’udienza camerale del 18 giugno 2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso in quanto non avente più interesse alla sua decisione, per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati ad ADER (c.d. rottamazione-quater), come da accettazione della relativa istanza e comunicazione delle somme dovute depositata unitamente allo scritto difensivo.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso possono così riassumersi, seguendo la stessa numerazione dell’atto di impugnazione:
violazione e falsa applicazione dell’art. 39 , co. 3 bis e 3 ter, del d.lgs. n. 78/2010 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 6 aprile 2009, O.P.C.M. n. 3754/2009, O.P.C.M. n. 3837/2009 come modif. e integrata dalla O.P.C.M. 3843/2010.
L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dal ricorrente è preliminare all’esame dei motivi di ricorso.
La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio, rilevandosi in modo evidente un sopravvenuto difetto di interesse alla definizione giurisdizionale del ricorso, cui la parte ha espressamente rinunciato.
Tanto esime dall’affrontare la questione circa il pagamento effettivo delle somme dovute in seguito all’adesione alla c.d. rottamazione quater, problema sul quale questa sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 5830/2025, ha ritenuto di dover rimettere la causa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: ‘se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse’.
Tale problematica, peraltro, è altresì oggetto di soluzione normativa da parte del d.l. 17 giugno 2025, n. 84 (pubblicato sulla G.U. n. 138 del 17/06/2025), che in sede di conversione ha visto
l’art. 12 -bis chiarire come , ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione quater, ossia la definizione agevolata, il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata.
Come si è avvertito, peraltro, in questa fattispecie concreta la rinuncia espressa al ricorso esime da tale verifica.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, in assenza di un atto di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente o di una notifica della memoria contenente la rinuncia, da cui poter desumere un’accettazione implicita della stessa, esse vanno poste a carico della parte rinunciante.
Infatti, seppure la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. n. 27359/2021; Cass. n. 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. n. 27082/2021; Cass. n. 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass. n. 31173/2021).
Nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve perciò farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (cfr. Cass. n. 10396/2021 e Cass. n. 33539/2023).
Le stesse sono liquidate in dispositivo.
5. In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione tale misura, applicandosi pertanto, ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 34035/2023; Cass. n. 25722/2019; Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 13408/2017 e Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d ichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese dello stesso giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito così come per legge.
Così deciso in Roma, il 18/06/2025.