Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3629 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3629 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22882/2024 R.G., proposto
DA
Comune di Fondi (LT), in persona del Dirigente pro tempore del Settore II – Bilancio e Finanze, ai sensi dell’art. 37 dello statuto comunale, autorizzato a instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 17 ottobre 2024, n. 319, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Fondi (LT) (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Fondi (LT), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO RINUNCIA AL RICORSO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 20 marzo 2024, n. 1870/18/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Fondi (LT) ha proposto ricorso (sulla base di un unico motivo) per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 20 marzo 2024, n. 1870/18/2024, che, in controversia su impugnazione del l’avviso di accertamento n. 962 del 19 novembre 2018 nei confronti di NOME COGNOME, notificato il 14 dicembre 2018, per parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2013 per l’importo complessivo di € 6.239,00 sul fabbricato sito nel medesimo Comune e censito in catasto con la particella 381 del folio 30, deducendo che esso era ancora in corso di costruzione nell’anno di r iferimento, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Fondi (LT) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 30 dicembre 2019, n. 1318/3/2019, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sul presupposto che sul rilievo che il tributo non fosse dovuto. Secondo il giudice del gravame: « Gli immobili riportati al punto 3 oggetto della pretesa tributaria impugnata in primo grado (Atto N. NUMERO_DOCUMENTO Prot. N. NUMERO_DOCUMENTO del 19.11.2018 notificato in data 14.12.2018), iscritti al foglio di mappa 30 particella 381, subalterni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 non sono ultimati, non sono utilizzati e non sono abitati, per cui in applicazione del
principio proposto dalla S.C., con la sentenza n. 11694/2017 citata, non sono soggetti ad IMU ».
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
In prossimità dell ‘adunanza camerale, il Comune di Fondi (LT) ha depositato rinuncia al ricorso, che è stata accettata da NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore del controricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
S tante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass.,
Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME