Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 144 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 144 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 06/01/2025
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 5214/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Rieti, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale non indicato), già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATO – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 6579/16/2019 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 26 novembre 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia era l’avviso di intimazione indicato in atti, con cui il RAGIONE_SOCIALE chiedeva ala suindicata società il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di 9.769,00 € a titolo di contributi di bonifica relativi all’anno 2016 in relazione a terreni agricoli posseduti dalla contribuente;
con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 203/1/2017 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Rieti;
con atto notificato al citato RAGIONE_SOCIALE in data 29 gennaio 2020 la predetta società proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando sette motivi di impugnazione;
3. il RAGIONE_SOCIALE è restato intimato;
con atto di rinuncia al ricorso del 3 agosto 2021, sottoscritto da entrambe le parti, RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato di aver transatto la lite con atto sottoscritto il 3
agosto 2021 e di non aver quindi più interesse alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE lite, dichiarando quindi di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese di lite;
a tale rinuncia ha prestato adesione il RAGIONE_SOCIALE, sottoscrivendo l’atto.
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.;
non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26