Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19676/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
e
COGNOME & RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4657/2019 depositata il 21/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La C.T.R. Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dai contribuenti, annullando l’avviso di liquidazione impugnato (di riqualificazione ex art. 20 TUR di atti negoziali collegati);
ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso;
resistono con controricorso i contribuenti, integrato anche da successiva memoria, che chiedono il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di rinuncia, per annullamento in autotutela della pretesa tributaria, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. La rinuncia è stata accettata.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’annullamento in autotutela della pretesa fiscale, valutata la risoluzione della questione controversa, in sede di giurisprudenza e di legislazione, solo ultimamente (art. 20 TUR).
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n.
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2024.