Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3249 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3249 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11398/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE 2 e RAGIONE_SOCIALE -intimate- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 7534/19/21 depositata il 22/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 7534/19/21 del 22/10/2021, la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 18354 del 09/07/2019, l’appello proposto
dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 563/31/09 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di pagamento per mancato versamento RAGIONE_SOCIALE accise sul gasolio.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE avrebbe ceduto ad uso autotrazione gasolio destinato ad uso domestico.
NOME impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
NOME resisteva con controricorso.
Con atto del 23/01/2026 NOME rinunciava al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che COGNOME ha validamente rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia risulta regolarmente comunicato ad RAGIONE_SOCIALE a cura RAGIONE_SOCIALE Cancelleria, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, sussistendo altresì giusti motivi, in ragione del comportamento processuale tenuto dalla ricorrente, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME