Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33568 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33568 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 66/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 4336/2022 depositata il 10/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME proponeva ricorso per impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ipotecaria e catastale, con relative sanzioni, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che rigettava il ricorso del contribuente che proponeva appello.
Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell’appello.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 4336/01/2022, pronunciata il 11/04/2022 e depositata il 10/05/2022, rigettava il gravame del COGNOME.
Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza il contribuente formulando tre motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il COGNOME ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il contribuente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 61, d.lgs. 546 del 1992 e 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR deciso il gravame nonostante il contribuente non avesse ricevuto comunicazione dell’udienza di trattazione.
Con il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., e art. 118 disp. Att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato la nullità dell’atto impositivo stante la necessità della delega rilasciata dal Direttore dell’Ufficio al funzionario autorizzato alla firma sostitutiva e da allegare all’atto medesimo.
Con il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ., 4, comma 3, l. n. 890 del 1982, 2697 cod. civ., 112 e 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato la dedotta illegittimità della procedura notificatoria e la conseguente illegittimità/irregolarità/inesistenza dell’avviso di accertamento impugnato.
Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’a desione sul punto della parte controricorrente (v. documentazione in atti).
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023.