Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12017 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che i locali adibiti a laboratori dell’esercizio erano esenti da tributo.
1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione, limitandosi ad una mera elencazione di superfici tassabili, senza alcuna indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto a base della maggiore tassazione.
1.8 Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, , comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 184, comma 3, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che la richiesta di riduzione della superficie assoggettabile a tributo da parte della contribuente, con la presentazione della denuncia di occupazione nuovi locali, equivalesse alla proposizione di interpello ed esigesse una risposta scritta e motivata dell’ente impositore , in carenza della quale nel termine di 120 giorni si formerebbe il silenzio -assenso sulla rideterminazione della superficie assoggettabile a tributo.
La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
S tante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE