Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 687 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 687 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8917/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato controricorrente
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore intimata
per la revocazione dell’ordinanza n. 8684/2025 di questa Corte di Cassazione, pubblicata in data 2.4.2025;
TRIBUTI –
REVOCAZIONE ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE -ERRORE REVOCATORIO DEL GIUDICE D’APPELLO RINUNCIA AL RICORSO -ESTINZIONE.
RILEVATO CHE:
La sezione Tributaria di questa Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 8684/2025, pubblicata il 2.4.2025, ha accolto parzialmente il ricorso per cassazione presentato da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza 969/03/2021 della Commissione Regionale del Piemonte. In particolare, è stato accolto il motivo di ricorso relativo alla intrasmissibilità agli eredi RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie e respinto il terzo motivo, riguardante la notifica della cartella di pagamento a COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, sulla base della seguente motivazione: ‘ Il motivo è inammissibile . I giudici di appello hanno accertato ed affermato che «la prima notifica della cartella del 1/6/2007 è stata seguita dalla raccomandata informativa, prevista dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 258/2012, in data 31/5/2007 n. 13369182008 perfezionatasi per compiuta giacenza e pertanto essa risulta regolare. La seconda notifica della cartella in data 20/6/2009 non è stata consegnata perché la contribuente risultava assente, e comunque non avrebbe spostato i termini per l’impugnazione della cartella avvenuta con la prima notifica». 4.3. Orbene, quella della ritualità della notifica della cartella di pagamento costituisce oggetto di un accertamento di fatto compiuto dai giudici di appello censurabile in sede di legittimità non come ha fatto la ricorrente, ovvero deducendo un error in iudicando, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma soltanto negli stretti limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360, primo comma proc. civ., nel cui ambito, però, non si colloca la statuizione in esame che è sorretta da motivazione congrua, coerente e completa’.
2.Avverso la precitata ordinanza NOME ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo, chiedendo che questa Corte voglia, ai sensi dell’art. 395 nr. 4 c.p.c, previa sospensione della
esecutività dell’ordinanza impugnata, disporre la revocazione della Ordinanza della Corte di Cassazione -Sez. Tributaria -nr. Reg. Generale 3075/2022 -nr. Reg. Sezionale 724/2025 -nr. Raccolta Generale 8684/2025 ed in accoglimento del motivo 3 del ricorso per Cassazione svolto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 969/03/2021del 16.11.2021, dichiarare inesistente la notifica della cartella di pagamento indirizzata a COGNOME NOME in data 1.6.2007, con ogni atto conseguenziale ed il relativo annullamento della imposizione fiscale ed il riconoscimento della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ex art. 96 c.p.c..
3.L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
4.L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 3.12.2025.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
In data 2.12.2025 la ricorrente ha depositato, tramite il difensore, atto di rinuncia al ricorso, firmata per accettazione dall’Avvocatura dello Stato.
RITENUTO CHE:
Con il primo ed unico motivo – rubricato « Errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 comma 4 c.p.c . », la ricorrente deduce che il ‘dato di fatto’ che rileva a tal proposito è la dichiarazione di esistenza di un atto erroneamente valutato quale atto di notifica della cartella di pagamento. La motivazione di questa Corte sarebbe del tutto
tautologica rispetto alla sentenza di secondo grado, riportata letteralmente nel suo contenuto, ritenendo la Corte congrua la motivazione del giudice di secondo grado ma, al contempo, assumendo acriticamente questa motivazione senza controllo sul suo presupposto di fatto, che è falso. La Sezione Tributaria si è limitata a sussumere e prendere atto di un ‘ipse dixit’ della C.T.R. Regionale Piemonte, omettendo del tutto di rilevare che non ‘esiste’ e non è mai effettivamente esistito un atto di notifica della cartella di pagamento. Al contempo, non è vero che i giudici dei gradi processuali hanno ‘accertato’ tale esistenza, al contrario ne hanno affermato la esistenza contro ogni evidenza documentale . Ed infatti, erano state prodotte le documentazioni riguardanti le due tentate notifiche della cartella di pagamento alla COGNOME: la prima dell’anno 2007, 31 maggio -1 giugno e la seconda dell’anno 2009, 24 giugno, entrambe secondo la procedura della irreperibilità relativa. Orbene, la prima notifica in data 1.6.2007 -data che è quella di spedizione della cartella con avviso di ricevimento e non certo quella di tentata notifica -non esiste perché è semplicemente inesistente. Invero, l’unico atto che è stato sempre prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE in tutti i lunghi anni del giudizio e che appare essere stato oggetto di ‘svista materiale’ da parte di questa Corte è la cartolina di ricevimento dell’informativa del deposito dell’atto alla casa comunale, priva di ogni dato e quindi del tutto in bianco (allegato n. 2). Ebbene, dal semplice esame visivo della stessa è un dato di fatto che tale cartolina sia un ‘avviso di ricevimento totalmente in bianco’ che, come tale, rende del tutto inesistente la prova della attività di notifica della cartella di pagamento, secondo costante giurisprudenza di legittimità, vizio rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Va dato atto in via preliminare che in data 2.12.2025 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata personalmente
dalla parte e controfirmata per accettazione dall’Avvocatura dello Stato per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del ricorso per intervenuta rinuncia, ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c..
Le spese processuali del presente grado vengono compensate, come da accordo RAGIONE_SOCIALE parti.
Vertendosi in ipotesi di estinzione per rinuncia, non sussistono i presupposti per l’assoggettamento della ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
spese compensate;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.12.2025 Il Presidente
(NOME COGNOME)