Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26693 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 4585-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, dai quali è rappresentata e difesa –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1213/09/2019 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 20 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO,
Accise -Accordo di ristrutturazione omologato – Rinuncia
Rilevato che
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificò al la ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo all’anno d’imposta 20 08 , contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA -Testo Unico sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’energia consumata dalle imprese consorziate, trattandosi di consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni. L’atto fu tuttavia sospeso in autotutela, ex art. 2-quater del d.l. 564 del 1994, in attesa di chiarimenti da parte della Direzione centrale sulla spettanza dell’esenzione. La società impugnò comunque l’atto, mentre, a seguito dei chiarimenti ricevuti dalla Direz ione centrale, l’ufficio notificò nuovo avviso di pagamento, con il quale confermò il precedente atto impositivo. Quest’ultimo atto non fu impugnato.
La Commissione tributaria provinciale di Ferrara, con sentenza n. 387/01/2016, dichiarò il ricorso inammissibile per mancata impugnazione dell’atto confermativo. L’appello proposto dalla società dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna fu respinto per le medesime ragioni con sentenza n. 1213/09/2019.
La società ha censurato la sentenza affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del processo, la società (con nuova denominazione RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ma della quale non risulta una specifica nuova costituzione) ha depositato atto di rinuncia al ricorso. All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 la causa è stata decisa.
Considerato che
Deve pregiudizialmente evidenziarsi che con atto depositato il 5/06/2024 la società ha dichiarato la rinuncia al ricorso, motivata da lla presa d’atto dell’orientamento di questa Corte circa l’insussistenza de i presupposti per il riconoscimento della qualifica di autoproduttore di energia elettrica ceduta ai
soci consortili e dell’assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’applicazione del principio del legittimo affidamento.
L’atto di rinuncia risulta comunicato dalla medesima ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ciò che rileva anche ai fini della decisione sulle spese processuali.
Sussistono dunque le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese .
Il tenore della pronunzia, che non è di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 .
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘estinzione del giudizio. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2024