Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8680/2017 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) , con sede in Genova, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE con sede in Lecco, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:
EMAIL );
CONTRORICORRENTE
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO TRANSAZIONE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 21 novembre 2016, n. 6050/06/2016, notificata il 14 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
Sardo;
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso sulla base di sette motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 21 novembre 2016, n. 6050/06/2016, notificata il 14 marzo 2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 1296 del 9 dicembre 2013 da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie nell’interesse del Comune di Segrate (MI), nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , per la TARSU relativa a ll’anno 2008 nella misura di € 15 0.907,92, con riferimento all’o cc upazione di un’area appartenente alla ‘ Rete Ferroviaria Italiana S.p.A .’ per una superficie di mq. 46.533, ha accolto l’appello proposto dalla ‘ San Marco RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ‘ Gruppo Messina RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 4 maggio 2015, n. 3947/12/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso che la TARSU dovesse applicarsi soltanto sulla superficie destinata ad uffici per l’estensione di mq. 308 con la tariffa ridotta per l’omessa predisposizione del
servizio di smaltimento – nel senso di confermare l’avviso di accertamento per l’intera superficie di mq. 46.533, non essendo stata dichiarata dalla contribuente la produzione di rifiuti speciali sulle aree diverse da quelle destinate ad uffici ed essendo stata disposta dal regolamento comunale l’equiparazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In corso di causa, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio per consentire la definizione transattiva della controversia.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto dei restanti motivi o, in subordine, per l’accoglimento dell’istanza congiunta di rinvio.
In prossimità dell’adunanza camerale, dopo ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, le parti hanno depositato istanza congiunta per la dichiarazione d ell’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in conseguenza della rinuncia al ricorso con contestuale accettazione, essendosi addivenuti ad una definizione transattiva della controversia ( nell’ambito di un accordo riguardante la TARSU relativa agli anni dal 2004 al 2012).
CONSIDERATO CHE
La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta da difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta da difensore della controparte (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per la rinuncia al ricorso.
S tante l’accettazione dell a rinuncia, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).
3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno