Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11354 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.994/2016 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo,
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 392 del 2015, depositata il 28 maggio 2015.
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto in udienza dichiararsi estinto il giudizio; sentito l’ AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE.
Rilevato che :
NOME COGNOME ha proposto ricorso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Potenza che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini Irpef.
L ‘Ufficio a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, rilevava che il contribuente, socio della RAGIONE_SOCIALE, nel 2007 aveva percepito compensi per lavoro straordinario per i quali quest’ultima, nella qualità di sostituto di imposta, non aveva opera to alcuna ritenuta qualificandoli, al fine di aggirare la tassazione, come indennità «Trasferta Italia» facendoli risultare nel cedolino come rimborso in esenzione di imposta ex art. 51, comma 5, t.u.i.r.
Con atto depositato in Cancelleria il 19 marzo 2024, ritualmente notificato, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti.
Considerato che:
Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dal difensore della società ricorrente, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, i quali ha, altresì, dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e,
determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28/05/2020, n. 10140)
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass., Sez. U., 02/08/2017, n. 19169).
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio in ragione della particolarità e peculiarità della fattispecie concreta come già rilevata da questa Corte (Cass. 12/04/2022, n. 11858).
In ragione del tenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140.
P.Q.M .
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa fra le parti le spese della fase di legittimità Così deciso in Roma, 5 aprile 2024.