Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7557 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7557 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20297/2022 R.G., proposto
DA
la RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Vescovo pro tempore , ente ecclesiastico iscritto al n. 1302/1987 del registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 20 gennaio 2022, n. 284/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO.
ICI IMU ESENZIONE ENTE ECCLESIASTICO
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 20 gennaio 2022, n. 284/04/2022, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 45503/NUMERO_DOCUMENTO per l’I CI relativa all’anno 2011 , per l’importo complessivo d i € 84.703,03, in relazione a trentuno immobili ubicati in Roma, ha parzialmente accolto l’appello proposto da Roma Capitale nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 25 maggio 2018, n. 11091/46/2018, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario – sul rilievo che i presupposti per il riconoscimento alla contribuente del l’esenzione da ICI, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo modificato dall’art. 7, comma 2bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)], sussistessero soltanto per alcuni immobili;
Roma Capitale è rimasta intimata;
il consigliere delegato allo spoglio (AVV_NOTAIO NOME COGNOME) ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto della ravvisata inammissibilità del ricorso per carente specificità dei motivi;
tale proposta è stata comunicata al difensore della ricorrente, che ha presentato istanza per la decisione nel termine di legge;
6. ad ogni modo, i n prossimità dell’adunanza camerale, a seguito di parziale annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento e di conseguente pagamento del residuo ancora dovuto a titolo di ICI per l’anno 2011, la ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ha depositato rinuncia al ricorso .
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo modificato dall’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente disconosciuta dal giudice di secondo grado alla contribuente l ‘ esenzione da ICI per immobili destinati ad attività pastorale, di religione e di culto, omettendo di considerare la documentazione prodotta in giudizio;
premesso che la mera partecipazione (non in veste di relatore) alla composizione dell’odierno collegio non costituisce motivo di incompatibilità per il consigliere delegato, anche alla luce del provvedimento reso dalla Prima Presidente di questa Corte il 19 settembre 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite la diversa questione se, nel procedimento ai sensi del nuovo testo dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore abilitato della ricorrente ed è stata notificata alla
contro
parte (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; 3. la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ” accettizio ” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131);
4. per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale « il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese », deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali; nella specie, quindi, il parziale annullamen to in autotutela dell’atto impositivo in pendenza del presente procedimento costituirebbe giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali; ad ogni modo, essendo rimasta intimata la controparte, non si deve provvedere al riguardo;
5. infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione –
l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio