Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4428  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 6211/2023 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Pescara e dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Pescara, domiciliati, ai sensi dell’art. 366, quarto comma, cod. proc. civ., presso la Cancelleria di questa Corte.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale  CODICE_FISCALE),  con  sede  legale  in  Massa  INDIRIZZOMS),  alla  INDIRIZZO,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore, AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dai AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIOti  NOME  COGNOME  (codice  fiscale  CODICE_FISCALE)  ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per  la  cassazione  della  sentenza  n.  945/2022  della  Commissione tributaria  regionale  della  Toscana,  depositata  il  18  agosto  2022  e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023;
RILEVATO CHE:
con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso  la  sentenza  n.  85/2019  della  Commissione  tributaria  di Massa  Carrara  che  aveva  respinto  il  ricorso  della  contribuente avverso  l’avviso  di  accertamento  con  cui  era  stata  liquidata,  per l’anno di imposta 2016, la somma residua di 15.554,00 € a titolo di TARI in relazione all’immobile posseduto da detta società;
 il  RAGIONE_SOCIALE  impugnava  detta  pronuncia  con ricorso notificato il 28 febbraio 2023, formulando quattro motivi di impugnazione;
 RAGIONE_SOCIALE  dei  RAGIONE_SOCIALE  resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2016;
 con  atto  del  3  novembre  2023,  depositato  il  9  novembre 2023, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale e notificato alla controparte, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarava di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo la  compensazione  delle  spese  di  giudizio,  rappresentando  di  aver raggiunto con la controparte un accordo transattivo per la rideterminazione delle imposte;
 RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE -F4-dei  RAGIONE_SOCIALE  con  atto del 23 novembre 2023, sottoscritto dai difensori muniti dei relativi poteri,  notificato  alla  ricorrente  e  depositato  il  28  novembre  2023,
ha  accettato  la  predetta  rinuncia  ed  ha  aderito  alla  richiesta  di compensazione delle spese di giudizio;
CONSIDERATO CHE:
 alla  luce  di  quanto  precede  il  giudizio  va  dichiarato  estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
la  Corte,  letto  l’art.  391  cod.  proc.  civ.,  dichiara  l’estinzione  del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2023.