Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 6211/2023 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Pescara e dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Pescara, domiciliati, ai sensi dell’art. 366, quarto comma, cod. proc. civ., presso la Cancelleria di questa Corte.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Massa INDIRIZZOMS), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dai AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 945/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 agosto 2022 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023;
RILEVATO CHE:
con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 85/2019 della Commissione tributaria di Massa Carrara che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui era stata liquidata, per l’anno di imposta 2016, la somma residua di 15.554,00 € a titolo di TARI in relazione all’immobile posseduto da detta società;
il RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 28 febbraio 2023, formulando quattro motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2016;
con atto del 3 novembre 2023, depositato il 9 novembre 2023, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale e notificato alla controparte, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarava di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, rappresentando di aver raggiunto con la controparte un accordo transattivo per la rideterminazione delle imposte;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -F4-dei RAGIONE_SOCIALE con atto del 23 novembre 2023, sottoscritto dai difensori muniti dei relativi poteri, notificato alla ricorrente e depositato il 28 novembre 2023,
ha accettato la predetta rinuncia ed ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio;
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2023.