Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2921 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 2921  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 31/01/2024
TARSU TIA TARES Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28322/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivi legali rappresentanti p.t. ,  e  NOME COGNOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE ,  con  domicilio  eletto  in  Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che tutti li rappresenta e difende;
-ricorrenti –
contro
Comune di Roccaraso, in persona del Sindaco p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  NOME  COGNOME  e  NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  950/16,  depositata  il  13  ottobre  2016,  e notificata il 27 ottobre 2016, della Commissione tributaria regionale di RAGIONE_SOCIALE;
Udita  la  relazione  della  causa,  svolta  nella  pubblica  udienza  del  27 settembre 2023, dal AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO , per delega dell’AVV_NOTAIO;
udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , che ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 950/16, depositata il 13 ottobre 2016, e notificata il 27 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto da lle parti, odierne ricorrenti, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di accertamento («n.ri: 139; 284; 8; 286; 288; 24; 497, tutti del 12/06/14») emessi dal Comune di Roccaraso in relazione alla TARSU dovuta dalle stesse parti appellanti per l’anno 2012.
1.1 -A  fondamento  del decisum ,  il  giudice  del  gravame  ha considerato che:
andava disattesa la richiesta di sospensione del giudizio -qual correlata  al  ricorso  proposto  dalle  contribuenti  davanti  al  Tar -in quanto  al  giudice  tributario  era  consentito  di  provvedere  «in  via incidentale sulla questione pregiudiziale», dietro disapplicazione degli atti generali illegittimi;
 andava,  peraltro,  condivisa  la  conclusione  cui  era  pervenuto  il giudice di prime cure in ordine alla legittimità di detti atti generali, così che non v’erano i presupposti di una loro disapplicazione risultando che «la delibera consiliare n. 16 del 11/06/2012 e la delibera di giunta n.
58 del 24/05/2012» legittimamente avevano parametrato il tributo «al costo del servizio e alla tendenziale copertura della spesa»;
-difatti, l’Ente impositore, nella determinazione tariffaria, aveva «correttamente operato utilizzando il coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti determinato nell’ambito degli intervalli previsti dai punti 4.3 e 4.4 dell’Allegato 1 di cui al DPR 158 del 27/04/1999, “distinguendole in base alle classi di attività e calcolando l’importo dovuto in considerazione della consistenza di ciascuna superficie.” Il Piano Tariffario 2012 del Comune – collegato anche alle variazioni di ciascuna sua voce rispetto al consuntivo 2011 -è esaustivamente motivato avendo egli quantificato i valori del presunto scostamento tra entrate e costo del servizio, così come previsto dal citato DPR 158/99 e connesso Allegato.»;
-per di più, le allegazioni delle contribuenti in punto di giustificazione  degli  aumenti  tariffari,  ed  alla  stregua  «dei  valori economico-finanziari contenuti nel Piano tariffario», risultavano «generiche,  prive  di  supporti  tecnici  e  del  pur  necessario  piano economico -finanziario da cui desumere con certezza valori diversi da quelli assegnati con le delibere di cui si controverte»;
-l’eccezione svolta dalle appellanti in ordine alla « illegittimità della Delibera  di  Giunta  n.  58  del  24/05/2012»  (nella  «parte  in  cui  ha previsto l’accollo del pagamento degli oneri di smaltimento» ad RAGIONE_SOCIALE) rimaneva inammissibile «in quanto doglianza nuova, proposta per la prima volta in questo grado di giudizio ex artt. 57 del D.Lgs. 546/92 e 345 c.p.c.»;
le spese del primo grado del giudizio erano state correttamente liquidate,  e  poste  a  carico  di  ciascuna  società,  perché  erano  stati proposti autonomi e distinti ricorsi, successivamente riuniti;
legittima doveva ritenersi la duplice costituzione in giudizio del Comune di Roccaraso che («con provvedimenti della G.M. n.ri 181 e
182 del 23/12/2015») aveva disposto detta costituzione «affidata a distinti  difensori,  con  attribuzione  di  separati  incarichi  collegati  alle posizioni processuali delle parti appellanti.».
–RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE D’RAGIONE_SOCIALE , ricorrono per la cassazione  della sentenza  sulla base  di otto  motivi,  ed  hanno depositato memoria.
Il Comune di Roccaraso resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo complesso motivo i ricorrenti denunciano:
-ai  sensi  dell’art.  360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ., violazione  e  falsa  applicazione  di  legge  con  riferimento  al  d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 39 e 61, all’art. 118 d.a. cod. proc. civ., e agli artt. 24, 111, sesto comma, RAGIONE_SOCIALE.;
-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ed apparente;
-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
si assume, in sintesi, che la gravata sentenza si era limitata a rilevare l’inapplicabilità al processo tributario dell’art. 295 cod. proc. civ.  ed  aveva  definito  il  giudizio  sulla  base  di  una  motivazione apparente che non faceva emergere le specifiche censure svolte da essi esponenti;
1.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n n. 3 e 5, cod.  proc. civ.,  espone  la  denuncia  di  violazione  e  falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, ed alla l. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, art. 5, e di
motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio;
 si  assume  che  il  giudice  del  gravame  aveva  omesso  «ogni valutazione incidentale delle questioni di illegittimità degli atti presupposti impugnati dinanzi al TAR», quanto, dunque, al disposto aumento tariffario ed al previsto «pagamento diretto … degli oneri di smaltimento dei rifiuti» in favore di terzo soggetto (RAGIONE_SOCIALE);
1.3 -col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, all’art. 345 cod. proc. civ., ed alla l. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, art. 5, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva rilevato la novità della questione posta in appello con riferimento alla delibera di Giunta n. 58 del 24 maggio 2012» – ed al (così) disposto accollo a terzo soggetto (RAGIONE_SOCIALE) «del pagamento degli oneri di smaltimento» – in quanto un siffatto profilo di denuncia era stato specificamente proposto davanti al TAR, e nel relativo ricorso che era stato richiamato sin dal primo grado di giudizio;
1.4 -il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 6 e 49, ed all’art. 4 del regolamento comunale, di nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 39 e 61, de ll’art. 118 d.a. cod. proc. civ., e degli artt. 24, 111, sesto comma, RAGIONE_SOCIALE. sull’assunto che il giudice del gravame aveva ritenuto la legittimità delle determinazioni tariffarie senza esaminare la deduzione svolta da essi esponenti in punto di duplicazione degli oneri di smaltimento che dovevano gravare sul soggetto che gestiva il servizio (art. 49, comma
13, cit.), costi dei quali il Comune (con la delibera n. 58/2012) si era invece assunto l’obbligo del versamento diretto in favore di RAGIONE_SOCIALE);
1.5 -il quinto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 65, 68 e 69, ed al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 6, nonché di motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, sull’assunto che illegittimamente l’Ente impositore aveva disposto aumenti tariffari in difetto di esplicitazione delle relative ragioni e, ad ogni modo, senza tener conto, per gli esercizi alberghieri, delle diverse destinazioni a «stanze, ristorante e bar»;
1.6 -il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 39 e 61, all’art. 118 d.a. cod. proc. civ., agli artt. 24, 111, sesto comma, RAGIONE_SOCIALE. , all’art. 2697 cod. civ., ed all’art. 115 cod. proc. civ., nonché di motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, avendo il giudice del gravame illegittimamente rilevato che essi esponenti non avevano offerto «prova idonea a sostenere il loro assunto» in punto di difetto di giustificazione dei disposti aumenti tariffari;
1.7 -il settimo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.  3  e  5,  cod.  proc.  civ.,  reca  la  denuncia  di  violazione  e  falsa applicazione di legge in relazione all’art. 91 cod. proc. civ., ed al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, nonché di motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, sull’assunto che erroneamente  il  giudice  del  gravame  aveva  disatteso  il  motivo  di
appello che involgeva le modalità di liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, ed atteso che dette spese avrebbero dovuto liquidarsi sulla  base  di  un  compenso  unico  (art.  4)  pur  nel  caso  di  disposta riunione di giudizi separatamente pendenti;
1.8 -l’ottavo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 87 cod. proc. civ. nonché di motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, assumendo i ricorrenti che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la nullità della (seconda) costituzione in giudizio del Comune di Roccaraso (operata sulla base della delibera n. 182 del 23 dicembre 2015, di conferimento di incarico a distinto difensore rispetto a quello nominato con la precedente delibera n. 181, adottata in pari data), a fronte di un unico ricorso in appello (sia pur soggettivamente complesso), con conseguente incidenza «anche in ordine alle spese del giudizio».
– In via preliminare deve rilevarsi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (art. 390 cod. proc. civ.).
2.1 – Come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte – ma pur sempre di carattere ricettizio – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto – così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14
luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390 , terzo comma, cod. proc. civ.  il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.
L a  rinuncia  è,  pertanto,  rituale  e  va  dichiarata  l’estinzione  del giudizio.
-Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso (formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della res controversa).
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). 
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2023.