Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2631 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12351/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 795/2017 depositata il 27/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE era attinta dagli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2008 e NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2009 aventi ad oggetto il recupero dell’IVA indebitamente detratta ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 relativamente a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, essendo emersa la soggettiva fittizietà RAGIONE_SOCIALE stesse, giusta segnalazione della DRE Veneto-Ufficio Antifrode addì 16.11.2011 ed analisi RAGIONE_SOCIALE risposte ai questionari inviati ai clienti finali di AC Distruzione e RAGIONE_SOCIALE, tra cui NOME, attestanti che le transazioni avvenivano con tale COGNOME NOME, soggetto diverso dalle imprese fornitrici.
NOME impugnava gli avvisi e la CTP di Milano, con sentenza n. 6172/18/15 depositata il 7.7.2015, rigettava i ricorsi riuniti.
NOME proponeva appello innanzi alla CTR della Lombardia, che lo rigettava con la sentenza in epigrafe.
NOME propone ricorso per cassazione con cinque motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con atto datato 5.9.2019 e sottoscritto da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dall’AVV_NOTAIO, ‘la parte, in persona del suo legale rapp.nte p.t. sig.ra NOME, come sopra rappresentata e difesa, rinuncia al ricorso per cassazione’, allegando di aver ‘aderito alla rottamazione ex art. 6 d.l. n.
193/2016)’, instando per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e compiegando, in particolare, prova della notifica telematica all’RAGIONE_SOCIALE presso l’indirizzo di posta elettrica certificata dell’Avvocatura Generale dello Stato.
L’atto di rinuncia al ricorso è rituale. Esso, infatti, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., reca la sottoscrizione sia della parte personalmente che del suo difensore (interveniente in atto, nonostante la rinuncia al mandato addì 6.2.2018, spendendo i poteri di cui all’art. 85 cod. proc. civ.) e consta essere stato da quest’ultimo notificato all’RAGIONE_SOCIALE a mezzo di posta elettronica certificata, con regolari ricevute di accettazione e di consegna. La regolarità della ricevuta di consegna, per la certezza che tecnicamente imprime all’avvenuto recapito nelle caselle di po sta elettronica dei destinatari, tiene luogo del ‘visto’ di cui all’ul timo comma del ridetto articolo.
La rinuncia -alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte -produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere ‘accettizio’ per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese .
Resta da decidere in ordine, giust’appunto, alle spese.
Invero, a fronte della richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese formulate dalla ricorrente nell’atto di rinuncia, l’RAGIONE_SOCIALE, che ha nel controricorso instato per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE stesse, non consta aver aderito alla rinuncia, con gli effetti che ne sarebbero conseguiti a termini dell’ultimo comma dell’art. 390 cod. proc. civ. Nondimeno, la ricorrente evidenzia una circostanza idonea ad essere positivamente valutata in suo favore nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dal secondo comma del medesimo articolo , riguardante l’adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso a Roma, lì 21 novembre 2023.