Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31340 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6141/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 5782/2022 depositata il 09/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
L’Agenzia delle Entrate (ADE) ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza n. 5782/2022, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio.
In precedenza, era accaduto che la Direzione provinciale di Latina avesse accertato in capo alla ‘RAGIONE_SOCIALE un maggior reddito imponibile, pari ad € 559.110,00, provvedendo di conseguenza a riprendere a tassazione -con l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO – nei confronti del socio al 40% Sig. COGNOME COGNOME il reddito di partecipazione di € 223.644,40, sia ai fini dell’Irpef che delle relative addizionali.
L’impugnazione del contribuente veniva accolta dalla CTP, ritenendo la notifica dell’avviso di accertamento nulla e tale da determinare la decadenza dell’ Ufficio già prima della proposizione del ricorso.
Il gravame proposto dall’amministrazione finanziaria è stato pure respinto con la sentenza oggetto del presente ricorso.
Il contribuente non si è costituito ed è stata fissata l’udienza camerale del 18/09/2024.
Nelle more la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso per aver, nel frattempo, il contribuente definito la propria posizione mediante richiesta di definizione agevolata e pagamento delle somme all’uopo liquidate. La rinunciante ha depositato altresì documenti a sostegno della richiesta.
CONSIDERATO CHE
L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata del contribuente è preliminare all’esame d ei motivi di ricorso.
La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio.
Le spese vanno compensate in assenza di costituzione della parte intimata.
In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015). Nella specie, peraltro, la parte ricorrente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ragion per cui comunque non si applica l’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio, compensando le relative spese.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.