Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25803/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in VERONA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 445/2016 depositata il 05/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Con ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi, la società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la decisione n. 445/2016 resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Il giudizio origina dall’impugnazione che la medesima società aveva svolto separatamente avverso quattro cartelle di pagamento e che la CTP di Alessandria, previa riunione, ha rigettato integralmente con la decisione n. 118/2015.
Il successivo appello proposto dalla contribuente è stato pure respinto dalla CTR di Torino, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
La Procura generale, nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte in vista dell’udienza camerale, fissata per il 16/10/2024.
Nelle more la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, atto che risulta controfirmato per accettazione dal legale della controricorrente.
CONSIDERATO CHE
L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso è preliminare all’esame dei motivi di ricorso.
La richiesta, sorretta da idonea procura contenente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce, va senz’altro accolta, dovendosi perciò dichiarare l’ estinzione del giudizio.
Le spese vanno compensate, a fronte di conforme richiesta e dell’accettazione della parte controricorrente.
In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio, compensando le relative spese.
Così deciso in Roma, il 16/10/2024.