Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3104/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME del foro di Brescia
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2277/23/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia -sez. distaccata di Brescia, depositata in data 27.5.2019, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale dell’8.5.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2277/23/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia -sez. distaccata di Brescia, con la quale è stato parzialmente accolto il gravame
OGGETTO: Rinuncia al ricorso per cassazione -estinzione
avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato integralmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca notificatale da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in data 13.1.2017.
2.L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’udienza camerale dell’8.5.2025.
Considerato che:
Il difensore della ricorrente, munito di procura speciale a tale effetto, ha depositato telematicamente, in data 17.2.2025, dichiarazione di rinuncia al ricorso, con la quale afferma che la parte rappresentata non ha più interesse a coltivare il giudizio.
La cancelleria ha regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Procura Generale l’atto di rinuncia.
Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Non ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.
C osì deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.5.2025.