Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8864 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8864 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17303/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE COGNOME (-) rappresentata e difesa dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 212/2022 depositata il 10/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE (poi in liquidazione, di seguito la società) impugnava un avviso di pagamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), proveniente dall’Ufficio delle Dogane di Napoli (di seguito, l’ufficio) per l’accisa dovuta per l’ipotizzato dirottamento di gpl da uso domestico a uso autotrazione.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli, assumendo che non vi sarebbe stata da parte sua alcuna illecita destinazione del GPL per uso domestico ad uso autotrazione, accoglieva il ricorso.
L’appello erariale veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania.
L’ADM proponeva ricorso per cassazione che questa Corte, con sentenza n. 18355/2019, accoglieva con riguardo alla denunciata carenza di motivazione della sentenza della CTR.
Disposto il rinvio alla CTR della Campania e riassunto il giudizio, la CTR Campania, con sentenza n. 212/01/2021, accoglieva l’appello dell’ADM.
La società ha proposto ricorso per cassazione fondato su nove motivi.
L’ADM ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.
CONSIDERATO CHE
La ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.lgs. 546/1992 (vizio di motivazione) e in subordine violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla eccepita inammissibilità dell’appello;
Violazione e falsa applicazione dell’art.63 D.lgs. 546/1992 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio delle
violazioni di diritto dell’UE e, in subordine, violazione degli artt.12, comma 7 L.212/2000, 19, D.lgs. 504/1995, e 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.391 -bis e 295 c.p.c., nonché del principio del giusto processo;
Violazione dell’art.112 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., 445, comma 1 -bis cpp, 8 L.67/88 e 36, comma 2, D.lgs. 546/1992: il preteso valore indiziario del patteggiamento, da solo, non travolge la presunzione sancita dall’art.8, comma 36 L.67/1988.
Violazione e falsa applicazione dell’art.11 D.lgs. 472/1997: illegittimità della conclusione per cui la società dovrebbe rispondere del dirottamento del gas in quanto posto in essere dal suo legale rappresentante;
Violazione e falsa applicazione dell’art.7, L.212/2000: illegittimità della mancata allegazione della sentenza di patteggiamento all’avviso di accertamento;
Violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c: omessa pronuncia sulla eccepita mancanza di prova del petitum penale con il petitum tributario e sulla eccepita violazione del divieto di bis in idem in tema di sanzioni;
Violazione dell’art.8, comma 36, L. 67/1988 e violazione art.7 D.L. 269/2003, in relazione agli artt.2, comma 2, e 9 D.lgs. 472/1997: motivazione apparente in relazione alla compartecipazione alla frode della Samagas e violazione del principio dell’onere della prova relativo alla consapevole partecipazione dell’ente alla frode.
In data 7.2.2025, peraltro, è stata depositata telematicamente istanza di rinunzia al ricorso da parte di NOME COGNOME quale ex
rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME quale ex liquidatore della società, i quali hanno altresì rappresentato che la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.5.2024.
Va rammentato che « In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale » (ultimamente, Cass. n. 18310 del 2023; ma già, Cass. n. 36892 del 2022).
A seguito della riforma dell’art. 390 c.p.c., di cui al d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla l. n. 197/2022, applicabile anche ai giudizi in corso (v. art. 35 comma 6 d.lgs. n. 149/2022), la rinunzia si perfeziona con il deposito in cancelleria di cui è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, come risulta sia avvenuto in questo caso.
Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la compensazione considerata la natura della lite e l’andamento del giudizio.
Non vi è da provvedere sul cd. ‘doppio contributo’ poiché l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1 comma 17 della l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si
applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ad es., Cass. n. 23175 del 2015, Cass. n. 34025 del 2023; Cass. n. 32622 del 2024).
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 25/02/2025.