Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19873 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22818/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
COGNOME (TARGA_VEICOLO)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME (VNTSFN60T27G273Y) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE
nonché contro ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 2242/2017 depositata il 10/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dalla contribuente società RAGIONE_SOCIALE
ricorre per cassazione la contribuente con tre motivi di ricorso; successivamente la ricorrente integra il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate riscossione;
resiste con controricorso il Comune di Bacoli con richiesta di rigetto del ricorso;
Agenzia delle entrate riscossione e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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P.Q.M.
Dichiara l’estinzione; spese compensate. Così deciso in Roma, il 30/01/2025.