Rinuncia al Ricorso: Quando l’Agenzia delle Entrate Cambia Idea e il Processo si Estingue
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’interessante prospettiva su come un contenzioso tributario possa concludersi prima di una sentenza di merito. Il caso in esame dimostra gli effetti della rinuncia al ricorso da parte dell’Amministrazione Finanziaria, un atto che porta all’immediata estinzione del giudizio. Analizziamo la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Contenzioso: Detrazioni Energetiche su Immobili Locati
Il caso nasce da una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a responsabilità limitata. L’Agenzia contestava il diritto della società a beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica su immobili di sua proprietà, in quanto questi erano concessi in locazione. Secondo l’interpretazione iniziale dell’Ufficio, tali immobili non potevano essere considerati ‘strumentali’ all’attività d’impresa, escludendo così l’accesso ai benefici fiscali.
La società aveva impugnato con successo la cartella di pagamento in primo grado. L’Agenzia delle Entrate, non accettando la decisione, aveva presentato appello e, successivamente, ricorso per Cassazione.
Il Cambio di Rotta e la Rinuncia al Ricorso
Il colpo di scena si verifica durante il giudizio di legittimità. L’Agenzia delle Entrate, con un atto formale, dichiara di rinunciare al proprio ricorso. Questa decisione non è casuale, ma è la conseguenza di un importante cambiamento di orientamento interno. L’Amministrazione, infatti, aveva nel frattempo emanato una nuova circolare (la n. 34 del 2020) con cui rivedeva la propria posizione, ammettendo la possibilità di beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica anche per gli immobili destinati alla locazione. Coerentemente con questo nuovo indirizzo, l’Agenzia aveva provveduto allo sgravio, ovvero all’annullamento, della cartella di pagamento originaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte alla formale rinuncia al ricorso da parte della difesa erariale, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La legge processuale, infatti, stabilisce chiaramente le conseguenze di tale atto.
Estinzione del Giudizio
Ai sensi degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso, se ritualmente formalizzata, produce l’effetto automatico dell’estinzione del giudizio. La Corte, quindi, non entra nel merito della questione tributaria ma si limita a dichiarare chiuso il processo.
Nessuna Pronuncia sulle Spese
Un altro aspetto rilevante riguarda le spese legali. Di norma, chi rinuncia al ricorso dovrebbe essere condannato a pagare le spese della controparte. In questo caso, però, la società contribuente non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di Cassazione. In assenza di una difesa attiva, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese.
Esclusione del ‘Doppio Contributo Unificato’
Infine, l’ordinanza chiarisce perché l’Agenzia delle Entrate non sia stata condannata al pagamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, una sanzione prevista per chi perde l’impugnazione. La legge (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002) esonera da tale pagamento le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo, come l’Agenzia delle Entrate quando è difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono prettamente procedurali e si fondano su una lineare applicazione delle norme del codice di rito. La motivazione principale è l’esistenza di una valida ed efficace rinuncia al ricorso da parte dell’appellante. Questo atto unilaterale è sufficiente, secondo l’art. 391 c.p.c., a imporre al giudice la declaratoria di estinzione del processo. Le altre decisioni, come quella sulle spese e sul contributo unificato, derivano direttamente dall’applicazione di specifiche disposizioni di legge che regolano queste ipotesi: la mancanza di attività difensiva della controparte esclude una pronuncia sulle spese, e lo status di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato esclude l’applicazione della sanzione del doppio contributo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è significativa per diverse ragioni. In primo luogo, conferma che l’Amministrazione Finanziaria può modificare il proprio orientamento interpretativo anche a contenzioso pendente, con effetti diretti sulla sorte del processo. In secondo luogo, illustra chiaramente il meccanismo processuale della rinuncia al ricorso e le sue conseguenze automatiche sull’estinzione del giudizio. Per i contribuenti e i professionisti, ciò rappresenta un’importante conferma del fatto che una lite tributaria può risolversi favorevolmente anche senza attendere una sentenza di merito, qualora l’ente impositore riconosca la fondatezza delle ragioni del cittadino o modifichi la propria interpretazione normativa.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il processo si estingue. La Corte non decide sul merito della questione ma si limita a dichiarare la fine del giudizio, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
La parte che rinuncia al ricorso deve sempre pagare le spese legali dell’altra parte?
No. Come specificato in questa ordinanza, se la controparte (l’intimato) non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio, il giudice non si pronuncia sulla condanna alle spese.
Perché l’Agenzia delle Entrate, pur rinunciando al ricorso, non ha dovuto pagare il ‘doppio contributo unificato’?
Perché le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura Generale dello Stato sono esentate per legge dal pagamento di questa sanzione processuale, essendo ammesse al regime della ‘prenotazione a debito’ del contributo unificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28986 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, n. 336/2017, depositata il 27 settembre 2017;
IRES CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9764/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
Contro
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorreva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che non svolgeva attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. aveva accolto solo parzialmente, e limitatamente al capo relativo alle spese, l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 -ter d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero dell’Ires relativa all’anno 2009 . La cartella veniva emessa sul presupposto che la società, esercente l’attività di locazione di immobili, non potesse beneficiare RAGIONE_SOCIALE detrazioni di imposta per interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili concessi in locazione restando esclusa la natura strumentale degli stessi.
Con atto ritualmente notificato alla controparte l ‘RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha reso noto di aver provveduto allo sgravio della cartella. Ha precisato sul punto di aver modificato, con circolare n. 34 del 2020, il precedente orientamento che escludeva i benefici per gli interventi eseguiti su immobili non aventi carattere strumentale.
Considerato che:
Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata per l’RAGIONE_SOCIALE dalla difesa erariale. Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del giudizio secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese.
Non sussistono le condizioni per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-
q uater , d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.