Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33073 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO – IRES-IRAP 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12824/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Canicattì, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 4503/2015, depositata il 28 ottobre 2015; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
-Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE) notificava, in data 24 settembre 2010, alla RAGIONE_SOCIALE, cartella di pagamento n. 291-20100008262146, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 54bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 8.745,49 per IRES ed IRAP 2006.
Avverso tale cartella di pagamento la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale, con sentenza n. 583/07/2011, depositata il 7 novembre 2011, lo rigettava.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4503/2015, pronunciata il 23 settembre 2015 e depositata in segreteria il 28 ottobre 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di nove motivi (ricorso notificato il 27 aprile 2016).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a nove motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva disatteso la valutazione circa la violazione del predetto art. 39 d.lgs. n. 112/1999, con la conseguenza che l’omessa costituzione di quest’ultimo comportava che i vizi contestati dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo avrebbero determinato la nullità dell’atto consequenziale, e cioè la cartella di pagamento.
1.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, nonché degli artt. 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché, ancora, omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c.
Deduce il ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di esaminare il fatto storico riguardante la questione della nullità o inesistenza della notificazione che, se valutato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
1.3. Con il terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c., nonché 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, nonché, ancora, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di esaminare il fatto rappresentato dall’inesistenza giuridica e dalla carenza di valore probatorio dell’estratto di ruolo e della copia della relata di notifica prodotta dall’Agente per la riscossione.
1.4. Con il quarto motivo viene eccepita la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.p.r. N. 600/1973, nonché, ancora, l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c.
Lamenta, in particolare, la ricorrente che alla produzione documentale della RAGIONE_SOCIALE ovverossia l’estratto di ruolo e la relata di notifica, non era stata resa la conformità legale, ed essa non possedeva i requisiti previsti dal citato art. 18 d. P.R. n. 445/2000 per provare l’avvenuta notificazione.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 2697, 2712, 2719 c.c. e 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, nonché, ancora, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c.
Sostiene, in particolare, che, in presenza del disconoscimento della valenza probatorio della produzione documentale (estratto di ruolo e relata di notifica della cartella di pagamento) , il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre la produzione dei documenti in originale e, in caso di
mancata disposizione, avrebbe dovuto definitivamente ritenere non provata la contestata notificazione.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 60071973, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Deduce la ricorrente che l’Agente per la riscossione non aveva fornito alcun elemento di prova circa la mancata sottoscrizione dell’iscrizione a ruolo, e che pertanto tale circostanza doveva ritenersi pacifica, ed avrebbe dovuto determinare l’invalidità della predetta iscrizione.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 60 d.P.R. n. 60071973 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), dello stesso codice di rito.
Rileva, in particolare, la ricorrente che l’atto impugnato (cartella di pagamento) doveva ritenersi inesistente, per assenza, nella relata di notifica consegnata al contribuente, della data di notifica.
1.8. Con l’ottavo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 148 c.p.c., 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che la cartella di pagamento impugnata doveva considerarsi invalida, in quanto la relata di notifica era sprovvista degli estremi, qualifica e sottoscrizione del notificatore.
1.9. Con il nono motivo di ricorso, infine, viene eccepita la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, il ricorrente che la notificazione della cartella di pagamento impugnata doveva ritenersi nulla, in quanto la relata di notifica era collocata topograficamente sul frontespizio, anziché in calce all’atto.
Così delineati i motivi di ricorso, deve rilevarsi che il ricorrente, con atto depositato telematicamente il 12 settembre 2025, ha rinunziato al ricorso in esame.
Tale rinuncia produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Spese compensate tra le parti.
Non sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
R.G. N. 12824/2016
Pres. est. NOME COGNOME
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)