Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22176 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14739/2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in calce all’istanza per la richiesta di decisione.
Indirizzo Pec: EMAIL
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore .
– intimate- sul ricorso n. 14745/2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in calce all’istanza per la richiesta di decisione.
Indirizzo Pec: EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del PIEMONTE n. 1241/1/2022, depositata in data 30 dicembre 2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
COGNOME NOME aveva impugnato l’intimazione di pagamento n. 110 2019 90259094 52/000, recante varie iscrizioni a ruolo di competenza di differenti Enti creditori/impositori, a seguito della emissione di prodromiche cartelle, oltre a numerosi avvisi di addebito.
La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a cartelle non aventi natura tributaria indicate in motivazione e, per il resto, aveva rigettato il ricorso, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello della contribuente ritenendo i motivi d’appello infondati e ad un tempo generici e tautologica riproposizione di eccezioni e difese, correttamente e con motivazione esauriente e coerente con le risultanze, rigettate con la sentenza di primo grado impugnata; in particolare, per quel che rileva in questa sede, il giudice del gravame hanno affermato che i giudici di primo grado avevano riscontrato la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle opposte (non oggetto del dichiarato difetto di giurisdizione), sulla base RAGIONE_SOCIALE allegazioni in atti; quanto al preteso vizio RAGIONE_SOCIALE notificazione eseguita a mezzo pec, era indubbio che, nella specie, l’indirizzo PEC utilizzato per la notifica appartenesse effettivamente all’RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, che fosse stato raggiunto lo scopo essendo stata ricevuta dal destinatario; in ultimo, il terzo motivo di appello (che faceva riferimento ad un’unica cartella portante «interessi di sospensione dirette e tasse» rispetto alla quale l’Ufficio non avrebbe prodotto documentazione probatoria) era infondato, posto che non era controverso che gli importi richiesti in pagamento con le cartelle di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riguardavano omessi versamenti di imposte autoliquidate dalla stessa contribuente, la cui prova di debenza poteva essere raggiunta semplicemente consultando le dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa appellante.
COGNOME NOME ha proposto avverso la stessa sentenza due ricorsi per cassazione con atti affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate nella causa n. 14739/2023 R.G., mentre hanno resistito con un unico controricorso nella causa n. 14745/2023 R.G..
Con proposta ex art. 380 bis , comma 1, cod. proc. civ., debitamente comunicata, il consigliere delegato, dopo avere disposto la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ha proposto la definizione di entrambi i ricorsi ai sensi
dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e la società ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
In via preliminare va disposta la riunione , ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., della causa n. 14745/2023 R.G. alla causa recante il n. 14739/2023 R.G..
Il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 137 e 140 cod. proc. civ. ed all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di notificazioni . La sentenza impugnata aveva ritenuto le cartelle n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA regolarmente notificate, ma, nel caso in esame, tuttavia, le notificazioni risultavano non perfezionate attraverso l’invio RAGIONE_SOCIALE raccomandate informative. La documentazione prodotta da controparte nel corso del giudizio, infatti, proveniente da soggetto terzo, pacificamente non autorizzato ad invio o a servizio di notificazione, non rispettava le prerogative richieste dalla legge in materia di notificazione e non poteva ritenersi atta ad integrare una regolare notificazione e, c onseguentemente l’intero procedimento di notificazione doveva ritenersi inficiato ed invalido.
Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’invalidità della notifica per violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza impugnata aveva considerato irrilevante che la PEC da cui proveniva la notificazione (EMAIL) non fosse iscritta nei pubblici registri, in violazione dell’art. 26 del d.P.R. 602 del 1973, in coordinato disposto con l’art. 3 bis della legge n. 53 del 1994.
Il vizio della notifica inviata attraverso EMAIL non iscritta in pubblici registri comportava infatti, ai sensi di legge, una nullità insanabile, essendo minata la certezza circa la sua provenienza e conseguendone l’inesistenza e l’impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c od. proc. civ..
Il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 ed all’art. 2697 c.c. ed all’onere della prova dell’Ufficio in merito alla fondate zza della pretesa impositiva/sanzionatoria. Il Giudice di appello aveva errato nel ritenere che l’Ufficio non fosse onerato di alcuna incombenza probatoria, pur essendo le pretese contestate dalla ricorrente nel merito fin dal primo grado di giudizio, oltre che in sede di appello. Peraltro, le dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa appellante, richiamate nella sentenza di secondo grado, non erano mai state prodotte in giudizio dall’Ufficio. Inoltre, come era noto l’art. 6 della legge n. 130 del 2022 aveva introdotto un’importante modifica all’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di onere della prova.
Con atto del 16 maggio 2024, depositato con modalità informatiche, la ricorrente, a mezzo del suo difensore, munito di procura speciale, ha dichiarato di aderire alla proposta di definizione di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. del 31 ottobre 2023 e, in ogni caso, di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., ai ricorsi riuniti nn. R.G. 14739/2023 e R.G. 14745/2023, chiedendo di procedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; la rinuncia è stata comunicata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , costituitasi nella causa n. R.G. 14745/2023, che ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
5.1. Ne consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia ai ricorsi, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti.
5.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte, disposta la riunione della causa n. 14745/2023 R.G. alla causa recante il n. 14739/2023 R.G., dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia ai ricorsi.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2024.