Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26633 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 03/10/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26633 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 10/09/2025
RINUNCIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7235/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
REGIONE ABRUZZO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 675/5/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata l’11 luglio 2019, non notificata. Numero sezionale 6142/2025 Numero di raccolta generale 26633/2025 Data pubblicazione 03/10/2025
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto del contendere era il provvedimento di diniego tacito alla richiesta di rimborso della somma versata da RAGIONE_SOCIALE (gerente della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cerratina), quale sostituto di imposta, alla Regione Abruzzo a titolo di tributo speciale (cd. ecotassa) negli anni 2010/2011/2012/2014/2015 e 2016;
l a Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello proposto dalla Regione, ritenendo legittimo il provvedimento di tacito diniego;
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 10 febbraio 2020, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 30 luglio 2025, atto con cui ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo notificato alla controparte la rinuncia al ricorso, come da accodo transattivo intercorso tra le parti;
la Regione Abruzzo resisteva con controricorso notificato il 23 marzo 2020;
CONSIDERATO CHE:
la ricorrente ha rinunciato al ricorso, a seguito della sopravvenuta transazione tra le parti, giusta atto del 13-14 dicembre 2021 (approvata con d.G.R. Abruzzo n. 771 del 29
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 6142/2025
novembre 2021 e successiva determinazione GR NUMERO_DOCUMENTO del 13 aprile 2022). Detta rinuncia è stata notificata alla controparte in data 2 luglio 2025 e depositata -come detto – il 30 luglio 2025; Numero di raccolta generale 26633/2025 Data pubblicazione 03/10/2025
2.- il giudizio va, quindi, dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. ;
le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
n on ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo.
Spese di giudizio a carico della parte cha le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME