Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30879 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 22195/2020 del ruolo generale, proposto
DA
LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI POZZUOLI (NA) (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Pozzuoli (NA), alla INDIRIZZO, in persona del suo presidente pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. prof. NOME COGNOME del foro di Napoli (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Pozzuoli (NA), alla INDIRIZZO, in persona del
Dirigente dell’Avvocatura, dr.ssa NOME COGNOME delegata con decreto sindacale n. 12 del 18 febbraio 2020, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di determina dirigenziale n. 1353 del 5 agosto 2020, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania 9179/20/2019, depositata in data 9 dicembre 2019, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia erano tre avvisi di accertamento indicati in atti, con cui Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla Lega Navale Italiana -Sezione di Pozzuoli -il pagamento dell’importo complessivo di 348.874,00 €, a titolo di Tarsu per gli anni di imposta 2014/2016, in ragione dell’omessa denuncia della superfice di 15.139 mq, ritenuta essere area di parcheggio e di servizio;
con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal citato Comune di Pozzuoli e la Lega Navale Italiana -Sezione di Pozzuoli – proponeva ricorso per cassazione contro la predetta pronuncia con atto notificato il 3 agosto 2020 nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 18 marzo 2020., n. 18 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, formulando sette motivi di impugnazione;
il Comune di Pozzuoli resisteva con controricorso notificato il 16 settembre 2020;
con atto di «Rinuncia congiunta al ricorso ed al controricorso ex art. 390 c.p.c.», sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e da entrambi depositato in data 4 e 5 settembre 2024, la Lega Navale Italiana ed il Comune di Pozzuoli, hanno riferito di aver raggiunto «un accordo transattivo che prevede -tra l’altro – la rinuncia alle procedure pendenti in Cassazione con compensazione delle spese di lite, da cui consegue la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso», così per l’appunto rinunciando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., ai rispettivi ricorsi per cassazione e controricorsi, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19