Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
Ud. 12.02.2025 1/02/2025
RINUNCIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9044/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in San Nicola La Strada (CE), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede alla INDIRIZZO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale
e nomina poste in calce al controricorso e di determina dirigenziale -Direzione 2 Servizio Fiscalità Locale -del 3 marzo 2020 (reg. gen. n. 380), dall’avv.to NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 1022/2025 Numero di raccolta generale 14256/2025 Data pubblicazione 28/05/2025
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6493/21/2019, depositata il 24 luglio 2019 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 12 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia era il sollecito di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla società ricorrente il versamento della TARI relativa all’anno 2016.
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Pozzuoli contro la sentenza n. 14233/10/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli e rigettava l’originario ricorso della contribuente.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 21/26 febbraio 2020, formulando cinque motivi di impugnazione, depositando, in data 31 gennaio 2025, memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c.
Il Comune di Pozzuoli resisteva con controricorso notificato in data 12 giugno 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero sezionale 1022/2025
Con la citata memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c., depositata in data 31 gennaio 2025, la ricorrente ha rappresentato di aver definito con il Comune di Pozzuoli, in via transattiva, tutte le pendenze relative alla TARI per gli anni dal 2014 al 2020, ivi compresa quella oggetto del presente ricorso afferente all’anno 2016, espressamente concordando le parti di abbandonare il contenzioso pendente, con spese compensate. Numero di raccolta generale 14256/2025 Data pubblicazione 28/05/2025
Per tali ragioni, la RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo che non fosse pronunciata condanna alle spese, in ragione dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.
Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti anche sul regime delle spese.
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
Numero registro generale 9044/2020
Numero sezionale 1022/2025
Numero di raccolta generale 14256/2025
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio. Data pubblicazione 28/05/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME