Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24777 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12720/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 6122/2016 depositata il 23/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe si apprende che RAGIONE_SOCIALE impugnava ‘ avvisi di accertamento che traevano origine da una segnalazione della Direzione provinciale di Milano circa la presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE nei periodi d’imposta 2006 e 2007. Inoltre, per il 2007 ed il 2008, l’Ufficio recuperava a tassazione l’omesso versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, irrogando le sanzioni ‘.
La CTP di Varese rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, dalla CTR della Lombardia, giusta sentenza in epigrafe, accolto in parte (i.e. ‘ limitatamente all’imposta sugli intrattenimenti per l’anno 2007 ‘, come da dispositivo), osservando:
-legittimamente l’A.F. ha usufruito del raddoppio dei termini d’accertamento in presenza di obbligo di denuncia per violazioni penalmente rilevanti;
-in punto di motivazione degli avvisi, ‘ gli atti notificati al contribuente contengono gli elementi necessari ‘;
-in punto di delega alla sottoscrizione, ‘ l’Ufficio, nell’atto di costituzione di primo grado, ha depositato atto dispositivo n. 67/2013 del 17 settembre 2013 ‘;
-in punto di merito, ‘ l’Ufficio ha provato che la società RAGIONE_SOCIALE non risultava essere esistente ed operativa ‘ mentre ‘ la contribuente non ha assolto all’onere probatorio a suo carico ‘; inoltre, l’imposta sugli intrattenimenti per il 2008 va confermata ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Propone ricorso per cassazione alla contribuente con otto motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato che:
Primo motivo: ‘ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007) omessa pronuncia su un fatto decisivo e controverso concernente l’uso strumentale della segnalazione penale di cui agli artt. 56 e 57 D.P.R. 633/72 e 331 c.p.p. ‘. L’Agenzia era a conoscenza degli ‘ elementi su cui si fondano gli avvisi di accertamento prima dello spirare dei termini ordinari ‘.
Secondo motivo: ‘ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 per violazione degli artt. 56 e 57 D.P.R. 633/12 e 331 c.p.p. nonché degli artt. 24 Cost. e 10 L. 211/2000 ‘. Il motivo replica il precedente sotto il profilo delle violazioni di legge.
Terzo motivo: ‘ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 per violazione degli artt. 56 D.P.R. 633/12 e 42 D.P.R. 600/13, 7 L. 211/2000 nonché per violazione degli artt. 24 Cost. e 10 L. 211/2000 ‘. Gli avvisi sono ‘ basati su elementi in gran parte non conoscibili né condivisi con la società RAGIONE_SOCIALE, confluiti nel p.v.c. elevato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE mai reso disponibile ‘.
Quarto motivo: ‘ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 per violazione di norma sul procedimento, art. 36 D.lgs. 546/92. Motivazione inesistente ovvero apparente ‘. La motivazione è ‘ riferibile astrattamente a qualsiasi analoga fattispecie processuale ‘.
Quinto motivo: ‘ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 per violazione degli artt. 2697 c.c. in materia di distribuzione dell’onere della prova ‘. Erroneamente la CTR ritiene assolta la prova dall’A.F.
Sesto motivo: ‘ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 74 -quater del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. Erronea distribuzione dell’onere della prova ‘. Negli avvisi difetta la prova della durata sottosoglia ai sensi dell’art. 74 -quater cit.
Settimo motivo: ‘ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 per violazione dell’art.112 c.p.c. omessa pronuncia su un motivo di doglianza ‘. ‘ In relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008 ‘, è illegittimo ‘ applicare l’imposta seppure ciò sia vietato dall’art. 401 della Direttiva Cee del 28 novembre 2006, n. 112 ‘.
Ottavo motivo: ‘ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia su un motivo di doglianza ‘. La CTR ha omesso di pronunciare circa ‘ la nullità della sentenza di primo grado per aver ritenuto integrate le presunte violazioni contabili concernenti l’asserita irregolare tenuta del registro dei corrispettivi ‘.
A fronte di quanto innanzi, deve rilevarsi che, giusta atto del 1° luglio 2025, già notificato via PEC all’Agenzia (come da deposito delle corrispondenti attestazioni), la contribuente, per il tramite di difensore minuto di separata procura speciale, ha rinunziato ‘ al ricorso ed al procedimento in epigrafe ‘, formulando istanza di compensazione delle spese. All’uopo ha evidenziato che ‘ nelle more del giudizio la Società ricorrente ha proceduto al pagamento degli avvisi di accertamento T9303TE02245/2013, T9303TE02288/2013 e T9303TE09324/2013 oggetto del giudizio, mediante il ricorso alla procedura della cd. ‘rottamazione’, estinguendo il debito tributario, come risulta dagli acclusi estratti ruolo rilasciati dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione ‘, ragion per cui la medesima ‘ non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio ‘.
La rinuncia – alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte – produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere ‘ accettizio ‘ per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese .
Resta da decidere in ordine, giust’appunto, alle spese. A fronte dell’istanza di compensazione delle spese formulata dalla contribuente nell’atto di rinuncia, l’Agenzia delle entrate, che ha nel controricorso instato per la liquidazione delle stesse, ha aderito alla rinuncia, con atto depositato in data 10 luglio 2025, nonché alla richiesta di compensazione. Sussistono i presupposti per la compensazione, anche in considerazione dell’estinzione del debito tributario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese. Così deciso a Roma, lì 11 luglio 2025.