Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18978 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 10/07/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18978 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Registro-
rinuncia
Composta dai Magistrati
COGNOME NOME
Presidente-
R.G.N. 8720/2018
Balsamo NOME
Consigliere –
COGNOME
NOME
Consigliere rel. –
Ad – 24/06/2025
COGNOME Giuseppe
Consigliere –
NOME COGNOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8720/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, n. 3645 depositata il 22 settembre 2017
Udita la relazione svolta nella udienza del 24 giugno dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA con cui l’Agenzia delle Entrate , a mezzo di Riscossione Sicilia s.p.a. (d’ora in poi controricorrente) , ha chiesto il pagamento a NOME COGNOME e NOME COGNOME (d’ora ricorrent i) il
pagamento di un’imposta di registro e accessori (pari a complessivi € 111.992,90), dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale civile di Palermo (n. 324 del 2004). Numero sezionale 5451/2025 Numero di raccolta generale 18978/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
La CTP ha rigettato il ricorso e la C.T.R., ha respinto l’appello proposto dagli odierni ricorrenti.
Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso fondato su sei motivi e hanno depositato atto di rinuncia, mentre la controricorrente si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 480, comma 4, c.p.c. e 125 c.p.c., dell’art. 50 del d.p.r. n. 601 del 1973, dell’art. 482 c.p.c. , dell’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 15 del 2005 e dell’art. 36, comma 4 ter , del d.l., n. 249 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008.
Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , dell’art. 60, comma 2, del d.p.r. n. 63 del 1972, nonché dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.
Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973.
Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 7, l. n. 212 del 2000.
Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000.
Con il sesto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,
degli artt. 14, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 17 e 25 del d.p.r. n. 602 del 1973. Numero sezionale 5451/2025 Numero di raccolta generale 18978/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
Preliminarmente si osserva che effettivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia con il quale hanno rappresentato che la cartella impugnata è stata oggetto di definizione agevolata, rottamazione quater , giusta dichiarazione di adesione del 29.6.2023, proposta da NOME COGNOME coobbligata in solido nel pagamento del tributo oggetto del giudizio.
tale dichiarazione costituisca un’inequivoca affermazione della parte di rinuncia al giudizio, con conseguente
Ritiene il Collegio che assenza di interesse ad agire.
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’ap punto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Nel caso di specie la rinuncia è stata notificata, come risulta da comunicazione agli atti dell’ufficio.
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova
Numero registro generale 8720/2018
Numero sezionale 5451/2025
Numero di raccolta generale 18978/2025
applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U, n. 20621/2023, Rv. 668224 – 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Data pubblicazione 10/07/2025
Ne consegue l’estinzione del giudizio. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio . Spese compensate. Così deciso in Roma, 24 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME