Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4654/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in SIRACUSA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA n. 6557/2022 depositata il 22/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 1894/2014 il Tribunale civile di Siracusa condannava COGNOME NOME al pagamento in favore di NOME della somma di C. 466.498,23, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e, così, del complessivo importo di euro 592.359,7.
Sulla base del titolo anzidetto, l’Agenzia delle Entrate emetteva l’11 luglio 2017, l’avviso di liquidazione reclamando a tassazione quale imposta principale di registro della sentenza summenzionata l’importo di euro 17.770,00.
La sentenza di primo grado del Tribunale civile di Siracusa veniva riformata dalla Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 1322/2018 del 7.06.2018 la quale, annullava in toto la precedente condanna di pagamento. La stessa sentenza n. 1322/2018 della Corte d’Appello di Catania, siccome non impugnata da alcuna delle parti in causa, in data 7.12.2018 diventava definitiva.
Il contribuente presentava, senza esito, istanza di annullamento in autotutela, ed impugnava avanti la competente Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa l’atto impositivo deducendo la sopravvenuta mancanza del presupposto impositivo.
La C.T.P. respingeva il ricorso con sentenza n. 1301/2021, affermando la sussistenza dell’obbligo di pagamento, con successivo onere di richiesta di rimborso da parte del contribuente ex art. 77 TUR.
Sull’appello del contribuente, la C.T.R., nel confermare la decisione di primo grado, lo respingeva ritenendo che .
Il contribuente ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della decisione indicata in epigrafe. Resiste con controricorso l’amministrazione finanziaria.
In data 15 gennaio 2025, il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso deduce ; si deduce che la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia – pur avendo riconosciuto che la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Siracusa (n. 1894/2014) era stata interamente riformata dalla Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 1322/2018 (pag. 2 della sentenza impugnata) -ha erroneamente affermato la persistente vigenza dell’originario presupposto impositivo sul quale era fondata la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio; in tal modo reputando la sussistenza di una sorta di ultrattività a fini fiscali della pronuncia di primo grado, nonostante la stessa fosse stata oramai definitivamente e integralmente annullata da parte dei competenti giudici di appello.
Si assume che il decidente ha erroneamente interpretato il disposto dell’art. 37 TUR, secondo cui la sentenza integralmente riformatrice resa in grado di appello annulla, travolge ed assorbe la sentenza di primo grado, la quale, pertanto, non ha ulteriore valenza alcuna (Rif. artt. 474, 324 e, analogicamente, art. 336 c.p.c.).
Si afferma, altresì, che secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l’appello ha
carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado (Così, per tutte: Cass. Lav. 08.07.2013 n. 16934).
La seconda censura prospetta ; per avere il decidente trascurato di esaminare le argomentazioni proposte in relazione alla mancanza del presupposto impositivo.
Si afferma che i giudici regionali hanno rigettato l’appello non riconoscendo l’intervenuto giudicato, avendo deciso il caso esclusivamente in funzione della “inidoneità” della mera efficacia esecutiva della sentenza n. 1322/2018 ad elidere il sottostante presupposto impositivo.
Preliminarmente si deve dare atto che il ricorrente, in data 15 gennaio 2015, ha depositato una istanza di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal procuratore e dalla parte ricorrente, avendo il coobbligato solidato estinto il debito tributario, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità – atto che non ha carattere “accettizio” e non richiede, pertanto, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processualisi determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al che consegue il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione(per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019).
In particolare, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 18886/19; Cass. 28 maggio 2020, n.
10140 Cass. n. 34429/2020; n. 9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass. n. 9828/2024; Cass. m. 133/2024).
La rinuncia depositata dal contribuente soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.
Osserva il Collegio che, posto che la parte ricorrente ha formalizzato la propria rinunzia in ragione di un fatto sopravvenuto (il pagamento del debito tributario in questione da parte del condebitore solidale ed obbligato principale), tenuto conto del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame … ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 14782/2018).
P. Q. M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio ; spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in